Spese di assistenza per disabili deducibili anche senza qualificazione professionale
Il discrimine tra spese deducibili o detraibili è costituito solo dal soggetto destinatario dell’assistenza
Con l’ordinanza n. 449 depositata ieri, 9 gennaio, la Corte di Cassazione ha fornito un principio di diritto al fine di individuare le spese di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’art. 3 della L. 5 febbraio 1992 n. 104, che possono essere dedotte dal reddito complessivo IRPEF ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. b) del TUIR.
Secondo la Cassazione, le spese che possono beneficiare della deducibilità in esame sono quelle “necessarie all’assistenza di detto beneficiario perché specificamente dirette a tal fine, senza che a delimitare la deducibilità e il regime di favore previsto dalla norma sia la natura specialistica della assistenza ovvero la particolare qualificazione professionale
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