Aliquota IVA del 4% per la protesi all’anca
Si applica l’aliquota IVA del 4%, di cui al n. 30 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, alla cessione di un dispositivo medico realizzato in lega di titanio o in acciaio inossidabile e destinato a sostituire l’articolazione dell’anca. È quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 11 pubblicata ieri, 24 gennaio 2025.
Nel parere di accertamento tecnico, espresso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il bene in questione è stato ricompreso nel Capitolo 90 della Nomenclatura Combinata, nella voce 9021 “Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medicochirurgiche e le stampelle; stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da impiantare nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità” e, più specificatamente, al codice NC 90219090.
L’Agenzia delle Entrate ha osservato che la voce doganale 90.19 della precedente tariffa doganale, in vigore fino al 31 dicembre 1987, richiamata dal n. 30 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, corrisponde all’attuale voce doganale 90.21 della Tariffa vigente. Di conseguenza, alla cessione dei beni in esame si applica l’aliquota IVA del 4%.
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