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Sgravio contributivo efficace fino al 2026 per le madri con almeno 3 figli

/ REDAZIONE

Sabato, 1 febbraio 2025

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Con il messaggio n. 401 di ieri, l’INPS è intervenuto in merito allo sgravio contributivo di cui all’art. 1 commi 180 e 181 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024). In sintesi, si ricorda che ai sensi del comma 180, per il biennio 2024/2026 alle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi IVS a loro carico fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro. Il successivo comma 181, invece, estende l’esonero per il solo 2024 anche alle lavoratrici madri di 2 figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Ciò premesso, l’INPS chiarisce che quest’ultima fattispecie era in vigore fino al 31 dicembre 2024 e pertanto, a partire dal 1° gennaio 2025, il bonus non può più essere riconosciuto alle predette lavoratrici madri con 2 figli. Tuttavia, tenuto conto che la misura indicata all’art. 1 comma 180 della L. 213/2023 ha efficacia fino al 31 dicembre 2026, la stessa può trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui la nascita del terzo figlio si verifichi nel corso del biennio 2025-2026. In tal caso, la decontribuzione troverà applicazione dal mese di realizzazione dell’evento. In questo quadro, si inserisce anche la misura ex art. 1 comma 219 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) con cui si prevede dal 2025 un esonero parziale della quota IVS a carico di lavoratrici con figli, sia dipendenti sia autonome. Tale esonero, però, non si applica per gli anni 2025 e 2026 alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con almeno 3 figli beneficiarie dell’esonero ex art. 1 comma 180 della L. 213/2023. Sul punto, l’INPS precisa che per la misura della legge di bilancio 2025 si attende un apposito decreto attuativo, in seguito al quale l’Istituto fornirà le istruzioni per la disciplina e la gestione.


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