ACCEDI
Venerdì, 9 maggio 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Franchigia fiscale slegata dal luogo di destino dei beni

Le spedizioni tra privati di valore trascurabile prive di carattere commerciale sono soggette alle franchigie fiscali e doganali

/ Lucilla RAFFETTO e Lorenzo UGOLINI

Venerdì, 9 maggio 2025

x
STAMPA

download PDF download PDF

Le merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti da un soggetto privato stabilito in un Paese terzo possono essere importate in franchigia anche se le stesse sono destinate a una persona fisica residente in uno Stato membro diverso da quello di importazione.
In tal senso si è espressa la Corte di Giustizia con la sentenza pubblicata ieri, relativa alla causa C-405/24.

La vicenda trae origine, in particolare, da una domanda presentata da una società di spedizioni polacca all’autorità doganale del proprio Paese di residenza, al fine di chiarire se l’importazione di beni di modico valore oggetto di una spedizione tra privati potesse essere esentata da IVA laddove il destinatario degli stessi si trovasse in uno Stato Ue diverso da quello in cui è avvenuto lo sdoganamento.
L’Amministrazione aveva rigettato tale istanza, ritenendo che la fattispecie descritta non rientrasse nell’esenzione disciplinata dalla normativa nazionale, la quale, di fatto, avrebbe ricalcato la disposizione unionale.

Al riguardo, si ricorda che l’art. 143 § 1 lett. b) della direttiva 2006/112/Ce, prevede che gli Stati membri esentano le importazioni definitive di beni disciplinate dalla direttiva 2006/79/Ce, il cui art. 1 § 1 prevede che le spedizioni di valore trascurabile prive di carattere commerciale da soggetti privati ad altri privati residenti in uno Stato membro non sono assoggettate a IVA (c.d. franchigia fiscale).

In ambito doganale, invece, il regime delle franchigie è disciplinato dal Reg. Ue n. 1186/2009, il quale, a seconda della tipologia di merce e del suo utilizzo, consente, in presenza dei relativi presupposti, l’importazione senza il pagamento dei dazi. In tale ipotesi è concessa anche l’esenzione dall’IVA, ai sensi dell’art. 2 del DM 489/97.

L’art. 25 § 1 comma 1 del Reg. Ue n. 1186/2009 stabilisce, in particolare, che “Fatti salvi gli articoli 26 e 27, sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione le merci contenute nelle spedizioni inviate da un paese terzo da parte di un privato ad un altro privato che si trovi nel territorio doganale della Comunità, sempre che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale”.

Secondo costante giurisprudenza unionale, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Ue, occorre tenere conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti (Corte Ue causa C-15/14).

Per tale motivo, con la sentenza in esame, i giudici unionali hanno, anzitutto, chiarito come la norma relativa alla franchigia fiscale non menzioni espressamente lo Stato membro di importazione, sicché la stessa deve essere intesa nel senso che la non applicabilità dell’IVA riguarda le spedizioni destinate a una persona fisica che si trovi in uno qualsiasi degli Stati membri.

Inoltre, occorre osservare come la finalità dell’esenzione dall’IVA all’importazione ha l’obiettivo di rendere più flessibile il regime applicabile alle piccole spedizioni tra privati prive di carattere commerciale provenienti dai Paesi terzi, poiché tali spedizioni hanno essenzialmente carattere affettivo, sono solo di modesto valore e sono già state assoggettate, in linea di principio, a un’imposta nel paese di partenza.

Proprio in tale ottica, non può esistere alcuna differenza tra le spedizioni di merci prive di carattere commerciale provenienti dai Paesi terzi, da parte di un privato e destinate a un altro soggetto, a seconda dello Stato membro di residenza di quest’ultimo.
Risulta, pertanto, non soltanto da un’interpretazione letterale dell’art. 1 § 1 della direttiva 2006/79/Ce, che l’esenzione IVA debba trovare applicazione indipendentemente dal Paese di residenza del destinatario dei beni.

Di conseguenza, la Corte di Giustizia ha chiarito che la normativa unionale relativa alle franchigie fiscali non consente a uno Stato membro di escludere “dal beneficio dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, (…), le piccole spedizioni prive di carattere commerciale inviate da un paese terzo, effettuate da un privato e destinate ad un privato residente in un altro Stato membro”.

L’esenzione IVA per le piccole spedizioni tra privati prive di carattere commerciale non deve essere, dunque, legata al Paese unionale di residenza del destinatario finale della merce.

TORNA SU