Pubblicati i decreti attuativi del bonus giovani e del bonus donne
Occorre adesso attendere le istruzioni da parte dell’INPS per la presentazione delle domande
Sul sito del Ministero del Lavoro sono stati pubblicati i decreti attuativi del c.d. “bonus giovani” e del c.d. “bonus donne”, previsti dal DL 60/2024 (DL “Coesione-Lavoro”), nei quali non mancano gli aspetti critici relativi all’ambito temporale di assunzione.
Il bonus giovani è previsto dall’art. 22 del DL 60/2024 e riguarda l’assunzione di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. Il lavoratore non deve aver compiuto 35 anni e non deve essere stato mai occupato a tempo indeterminato alla data dell’evento incentivato. L’esonero spetta:
- anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato, in precedenza, presso un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero medesimo.
Esso consiste in un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (esclusi premi INAIL), per un periodo massimo di 24 mesi. Fermo restando le ulteriori condizioni previste dalla norma, il decreto attuativo specifica che per le assunzioni effettuate:
- dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, l’esonero può essere fruito nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore;
- dalla data di autorizzazione della Commissione europea e fino al 31 dicembre 2025, di lavoratori con sede di lavoro effettiva, presso la quale il lavoratore è tenuto a prestare fisicamente servizio, ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero spetta nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
Il bonus donne è previsto dall’art. 23 del DL 60/2024 e il suo ambito applicativo risulta maggiormente articolato rispetto al bonus giovani. Infatti, fermo restando le ulteriori condizioni previste dalla norma (tra cui quello dell’incremento occupazionale netto), il decreto prevede che l’esonero contributivo totale (escluso INAIL) spetti ai datori di lavoro privati che:
- dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono con contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi;
- a decorrere dalla data di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea e fino al 31 dicembre 2025 assumono con contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea. L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi;
- dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono con contratto a tempo indeterminato donne occupate nelle professioni o settori di cui all’art. 2, punto 4), lett. f), del Regolamento (Ue) n. 2014/651, con elevato tasso di disparità uomo-donna. L’esonero spetta in questo caso, diversamente da quanto previsto dalla norma, per un massimo di 12 mesi.
Per entrambi gli esoneri, non sono agevolabili i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.
Ai fini della fruizione del bonus giovani o del bonus donne occorre la presentazione telematica di apposita domanda all’INPS, nei modi e termini indicati dall’Istituto medesimo con apposite istruzioni.
La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
- dati identificativi dell’impresa;
- dati identificativi del lavoratore (o della lavoratrice) assunto o da assumere;
- tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
- retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale del rapporto di lavoro oggetto di esonero;
- indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio (per il bonus giovani);
- dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del DPR 445/2000, con la quale egli esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento alla lavoratrice (per il bonus donne).
L’aspetto che suscita maggiori criticità risulta essere quello relativo alla presentazione della domanda, dato che non c’è ancora una procedura per inoltrare l’istanza. Infatti, come specificato dai decreti attuativi, la domanda deve essere presentata all’INPS, attraverso la procedura telematica, prima di assumere:
- giovani nella ZES con importo maggiorato di 650 euro;
- donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni della ZES.
Le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda non sono ammesse al beneficio.
Occorre quindi attendere istruzioni da parte dell’INPS.
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