Senza IVA la compensazione all’impresa di trasporto per le perdite subite
La somma non è specificamente versata per un servizio di trasporto a un destinatario determinato
La compensazione forfetaria versata da un ente locale a un’impresa, destinata a coprire le perdite subite da quest’ultima nell’erogazione dei servizi di trasporto pubblico, non è compresa nella base imponibile IVA delle operazioni.
Si tratta di quanto sancito dalla Corte di Giustizia dell’Ue, nella sentenza relativa alla causa C-615/23 pubblicata l’ 8 maggio.
Il caso esaminato riguarda una società polacca che intende stipulare un contratto, relativo al servizio di trasporto pubblico, con un ente locale. Il prezzo dei biglietti è fissato da quest’ultimo soggetto e non risulta sufficiente a coprire i costi per l’attività. Pertanto, è previsto che l’ente locale paghi alla società una somma di denaro, a titolo di compensazione delle perdite subite.
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