Va sospeso il commercialista che accetta incarichi professionali senza una competenza adeguata
L’art. 8 comma 2 del Codice deontologico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili vieta al professionista “di accettare incarichi professionali che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza, tenuto conto della complessità della pratica e di ogni altro elemento utile alla suddetta valutazione”.
Con l’ordinanza n. 13271 del 19 maggio 2025, la seconda Sezione civile della Cassazione ha chiarito che la “competenza” cui allude la norma in discorso dev’essere intesa in senso soggettivo e va valutata in concreto. Essa, pertanto, non può dirsi integrata per effetto del mero possesso in capo al professionista del titolo abilitante.
Nel caso di specie, un commercialista era stato sospeso dall’esercizio della professione per tredici mesi, sul presupposto della violazione, nell’espletamento di un (non meglio precisato) incarico professionale, di una serie di norme del Codice deontologico, tra le quali era incluso il già citato art. 8 comma 2.
Il professionista, rimasto soccombente nel giudizio di merito avviato per la riforma della statuizione disciplinare, confermata da ultimo dal Consiglio di disciplina nazionale, aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra l’altro, la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 comma 2 del Codice deontologico. A detta del ricorrente, il campo di operatività della disposizione in esame doveva essere limitato ai soli casi di assenza ex ante dei titoli e dell’esperienza necessari per l’assunzione dell’incarico, mentre doveva ritenersi esclusa dal relativo raggio applicativo la condotta addebitatagli dalla sentenza impugnata, la quale concretava, al più, una negligenza nel successivo adempimento della prestazione professionale.
Il motivo di ricorso, per i giudici di legittimità, è privo di fondamento, posto che la norma asseritamente violata “richiama il professionista a una precisa assunzione di responsabilità, imponendogli di non assumere incarichi per i quali non abbia una adeguata competenza, intesa in senso soggettivo e non quale mero possesso del titolo abilitante”.
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