Servizio di supervisione del personale dell’ente pubblico con possibile esenzione IVA
I corrispettivi versati dall’ente pubblico a favore di una società terza, per lo svolgimento di un servizio di supervisione del personale, consistente in percorsi di condivisione a beneficio degli assistenti sociali dipendenti dell’ente medesimo, possono beneficiare dell’esenzione IVA ai sensi dell’art. 14 comma 10 della L. 537/93, purché l’attività in questione, al momento dell’emissione della fattura, venga accreditata come corso di formazione per il quale sia previsto il riconoscimento di crediti formativi a favore dei partecipanti.
È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 157 di ieri.
Nello specifico, l’art. 14 comma 10 citato dispone che i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione del personale costituiscono corrispettivi di prestazioni esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72.
Poiché il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nel fornire indicazioni sull’applicazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS), ha precisato che la supervisione è un modo non lineare ma complesso di fare formazione e può dare diritto al riconoscimento dei crediti ai fini dell’obbligo formativo, ove previsto nei regolamenti di ciascuna professione coinvolta, l’esenzione IVA può spettare anche per tale tipologia di servizio.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia, però, occorre che l’attività:
- sia affidata a soggetti terzi rispetto all’ente pubblico, che gestiscano sotto la loro responsabilità, e in tutte le varie fasi, l’esecuzione del corso;
- sia accreditata come corso di formazione che dà diritto al riconoscimento di crediti formativi.
Nel caso oggetto dell’istanza, l’esenzione è stata negata in quanto l’attività di supervisione non risultava accreditata come corso di formazione, né risultava che la relativa frequenza desse diritto a crediti formativi.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41