Nessuna sanzione all’amministratore della società se questa non è fittizia
In assenza della prova della fittizietà della società risponde delle sanzioni solo la persona giuridica
L’amministratore della società non può essere chiamato a rispondere delle sanzioni fiscali della società di capitali o dell’ente dotato di personalità giuridica se questa non è un mero schermo, né è utilizzata come soggetto interposto dal relativo amministratore.
Per tale ragione in base all’art. 7 del DL n. 269/2003, deve escludersi qualsiasi imputazione della sanzione a titolo di concorso all’amministratore, ai sensi dell’art. 9 del DLgs. 472/1997.
Questo è il principio a cui è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16454 del 18 giugno 2025, che torna a (ri)affermare la responsabilità dell’ente e non della persona fisica.
Rammentiamo che in deroga al principio personalistico della sanzione ex art. 2 comma 2 del DLgs. 472/97, l’art. 7 del DL ...
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