Responsabilità tributaria ancora incerta nella composizione negoziata della crisi
Secondo l’AIDC LAB, è necessario un ulteriore intervento correttivo di coordinamento rispetto alla delega fiscale già attuata
L’art. 14 comma 1 del DLgs. 472/1997 stabilisce che l’acquirente di rami aziendali è responsabile in solido, fatta salva la preventiva escussione del venditore ed entro i limiti del valore del compendio trasferito, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.
La disposizione può, tuttavia, essere disapplicata se la cessione è stata effettuata nell’ambito di una situazione di crisi d’impresa oppure insolvenza, per effetto del successivo comma 5-bis, modificato l’anno scorso, in attuazione della delega fiscale, dall’art. 3 comma
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