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Notifica «anticipata» nel periodo COVID in caso di indagini penali

/ REDAZIONE

Mercoledì, 2 luglio 2025

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La Corte di Cassazione, con la sentenza 1° luglio 2025 n. 17656, ha ribadito che il potere dell’Amministrazione di procedere anticipatamente alla notifica degli atti impositivi a fronte di situazioni caratterizzate da indifferibilità e urgenza previste all’art. 157 comma 1 del DL 34/2020 opera in caso di frodi IVA in cui sono presenti indagini che giustificano l’inoltro della denuncia penale di cui all’art. 331 c.p.p.

In base a quanto stabilito all’art. 157 comma 1 del DL 34/2020, gli avvisi di accertamento e gli altri atti impositivi i cui termini di decadenza scadevano tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 dovevano essere emessi entro il 31 dicembre 2020 ma notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.
La notifica anticipata durante il periodo di “sospensione” era ammessa nelle ipotesi di indifferibilità e urgenza o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedevano il contestuale versamento di tributi.

Il differimento della notifica degli atti impositivi, motivano i giudici, è stabilito a vantaggio dei contribuenti, affinché possano ricevere la notizia in un momento in cui non si trovavano più nella difficoltà determinata dalle limitazioni conseguenti alla pandemia.

Il potere dell’amministrazione di procedere anticipatamente alla notifica va ricollegato tra l’altro alla qualificazione delittuosa e/o fraudolenta della condotta, con conseguente pericolo di una perdita fiscale per l’Erario o, comunque, per la necessità di circoscriverne gli effetti pregiudizievoli, restando quindi indifferente il fatto che per quei fatti sia già avviata un’indagine penale.

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