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Detrazione IVA negata per le attività preparatorie relative a operazioni esenti

La Cassazione ha valutato la natura delle prestazioni prospettate dal soggetto passivo

/ Emanuele GRECO

Venerdì, 11 luglio 2025

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Con l’ordinanza n. 15638 del 12 giugno 2025, la Cassazione si è espressa in merito alle condizioni che legittimano l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA nel caso di un’attività imprenditoriale prospettata e non esercitata, avente a oggetto l’effettuazione di operazioni esenti.

Nel caso di specie, una società stabilita sul territorio nazionale effettuava acquisti di beni e servizi destinati all’esercizio della propria futura attività, rappresentata dal collocamento di titoli, gestione di portafogli, ricezione e trasmissione di ordini e dalla consulenza in materia di investimento.
Ritenendo l’IVA assolta “a monte” detraibile e non effettuando alcuna operazione attiva nei primi anni di costituzione, la società maturava un credito che veniva chiesto a rimborso.

La scelta del soggetto passivo di considerare l’imposta assolta sugli acquisti come detraibile si fondava sulla giurisprudenza di legittimità che, a più riprese, ha riconosciuto il diritto alla detrazione per l’IVA riferita a un’attività che non si è ancora iniziato a esercitare.

Secondo il principio giurisprudenziale, difatti, ai fini della detrazione dell’imposta devono essere considerate anche le operazioni di natura meramente preparatoria, poste in essere in un momento antecedente alla produzione di ricavi, indipendentemente dall’effettivo svolgimento, successivo, dell’attività tipica (tra le tante, Cass. nn. 6664/2014, 23994/2018, 4931/2025). Spetta, tuttavia, al soggetto passivo dimostrare l’effettiva e concreta riferibilità alla futura produzione di ricavi dei beni e servizi acquistati, tenendo conto della natura di detti beni e servizi, nonché del tempo intercorso tra l’acquisto e l’uso (Cass. 15239/2020; Corte di Giustizia Ue, causa C-204/13).

In altri termini, si considera inerente all’esercizio dell’impresa anche l’acquisto di beni e servizi necessari a consentire l’avvio dell’attività caratteristica del soggetto passivo IVA.
Con riferimento alle attività di carattere preparatorio, ciò significa che il diritto alla detrazione è ammesso “purché il bene o il servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all’organizzazione dell’impresa ovvero funzionale all’iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione e il mancato utilizzo sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del contribuente, sia pure assunte in un’accezione ampia” (tra le tante, Cass. nn. 7440/2021, 15570/2023, 30685/2024).

Anche l’Agenzia delle Entrate ha manifestato una posizione simile, affermando che, in ragione del principio di neutralità dell’IVA, non è legittimo precludere il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti inerenti, nell’ipotesi di un’attività d’impresa futura, anche qualora il soggetto passivo non abbia ancora effettuato operazioni attive (risposta a interpello n. 584/2021).

Tuttavia, il caso in parola, esaminato nella recente ordinanza n. 15638/2025, concerneva la prospettata effettuazione di operazioni esenti da IVA ex art. 10 del DPR 633/72 (come descritto, di natura finanziaria, quali la gestione di portafogli, il collocamento di titoli e la trasmissione di ordini d’acquisto).

Nella fattispecie, secondo la Cassazione, non è possibile invocare il diritto alla detrazione, anche quando le operazioni passive “siano del tutto effettive e inerenti all’oggetto sociale dell’impresa”, se i beni e servizi non sono utilizzati ai fini delle operazioni attive del soggetto passivo “assoggettate ad imposizione”.

L’IVA risulta, quindi, indetraibile anche per gli acquisti afferenti a operazioni attive che, pur non essendo state poste in essere, “avrebbero – per la natura dell’attività d’impresa in concreto esercitata dalla società contribuente – costituito operazioni esenti della società”. Tanto emergeva, a livello fattuale, e non era stato contestato, dalla circostanza che le attività oggetto della società in parola rientravano, come detto, integralmente nel regime di esenzione di cui all’art. 10 del DPR 633/72.

Nella propria difesa, il soggetto passivo aveva, inoltre, sostenuto che avrebbe dovuto essere considerata dai giudici di merito anche la possibile determinazione dell’imposta detraibile con il metodo del pro rata, invece di considerare l’intera IVA “a monte” indetraibile.
Tuttavia, la Cassazione ribadisce l’accertamento di fatto “in ordine alla natura esente dell’intero complesso delle operazioni attive che la società contribuente aveva in programma di svolgere”, escludendo, così, ogni possibile configurazione alternativa.

Stanti i principi delineati dalla giurisprudenza, è però possibile concludere in favore del riconoscimento del diritto alla detrazione dell’IVA assolta sui beni e servizi (concernenti attività c.d. “preparatorie”) riferiti a operazioni attive che, dalle risultanze di fatto, seppure esenti, siano annoverate tra quelle che garantiscono comunque il diritto alla detrazione “a monte” ex art. 19 comma 3 del DPR 633/72 (es. cessioni di beni “a distanza” nei confronti di un soggetto passivo che si considera cessionario e rivenditore di detti beni oppure cessioni di oro di investimento da parte dei produttori).

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