Regole ordinarie per determinare il reddito dell’impresa in liquidazione controllata
Nessuna estensione della disciplina fiscale della liquidazione giudiziale
Con la risposta n. 177 di ieri, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alle regole di determinazione del reddito imponibile e della correlata disciplina applicabile per il debitore sottoposto alla procedura di liquidazione controllata.
In particolare, senza alcuna assimilazione alla procedura c.d. maggiore della liquidazione giudiziale, per la determinazione del reddito d’impresa devono seguirsi le regole ordinarie di cui agli artt. 85 e 86 del TUIR, non trovando invece alcuna applicazione la disciplina di cui all’art. 183 del TUIR, nemmeno in via estensiva.
Il debitore, per il quale non ricorrono i presupposti dimensionali di cui all’art. 2 comma 1 lett. d) del DLgs. 14/2019, può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento attraverso la liquidazione del suo intero patrimonio; si tratta di una procedura concorsuale che ha natura universale e che opera lo spossessamento generale del sovraindebitato (Trib. Forlì 18 giugno 2024).
Con la liquidazione controllata, infatti, il debitore risponde per le obbligazioni contratte con tutti i suoi beni, presenti e futuri, in ossequio al principio generale di garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 comma 1 c.c., a eccezione dei crediti, delle entrate, dei frutti e delle cose, espressamente escluse ai sensi dell’art. 268 comma 4 del DLgs. 14/2019.
La disciplina della liquidazione controllata ricalca, in diversi punti, la disciplina della procedura maggiore, ossia della liquidazione giudiziale, tanto da potersi dire che si tratti, per diversi aspetti, di un procedimento equivalente (Relazione illustrativa del DLgs. 14/2019).
La dichiarata equivalenza, tuttavia, come chiarito dall’Agenzia dell’Entrate, non è sufficiente a poter ritenere che vi sia un rinvio generale ed esplicito (e neanche implicito) nell’ambito del DLgs. 14/2019, alle norme dettate per la liquidazione giudiziale, posto che il legislatore ha inteso solo effettuare taluni rimandi a specifiche disposizioni.
Nell’ambito della disciplina fiscale, la conseguenza è che ciò non può ritenersi sufficiente per un’applicazione in via estensiva della disciplina di cui all’art. 183 del TUIR, al debitore sottoposto alla liquidazione controllata.
Tali regole, infatti, continuano a trovare specifica applicazione per la sola liquidazione giudiziale e per la liquidazione coatta amministrativa.
Infatti, in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 349 e 389 comma 1 del DLgs. 14/2019, il citato art. 183 va letto sostituendo il termine fallimento, fallito e procedura fallimentare con le espressioni liquidazione giudiziale, procedura di liquidazione giudiziale e debitore assoggettato alla liquidazione giudiziale, ma senza alcuna estensione ad altri istituti.
Del resto, a favore della tesi della non estensione vi sono anche le previsioni di cui alla legge delega n. 111/2023 (c.d. delega al Governo per la riforma fiscale) che, tra l’altro, individua la necessità di definire un regime di tassazione ad hoc per le imprese minori, distinguendo tra istituti liquidatori e istituti di risanamento.
Per le imprese sottoposte a liquidazione giudiziale, ai sensi dell’art. 183 comma 1 del TUIR, l’apertura della procedura determina l’interruzione del periodo di imposta ordinario e la conseguente apertura di un c.d. maxi-periodo, compreso tra la data di inizio e la data di chiusura della liquidazione stessa.
In tal modo, il reddito di impresa è determinato come differenza tra il residuo attivo risultante alla fine della procedura e il patrimonio netto dell’impresa o della società all’inizio del procedimento; quest’ultimo, a sua volta, è determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti alle attività e alle passività che ne facevano parte.
Non assume, inoltre, alcun rilievo la durata della procedura concorsuale né l’eventuale esercizio provvisorio dell’attività di impresa (art. 183 comma 2 del TUIR).
Diversamente, nessuna disciplina fiscale speciale è dettata per le imprese che siano sottoposte a procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. del DLgs. 14/2019: il reddito prodotto dovrà essere determinato periodo per periodo e secondo le regole ordinarie di tassazione previste dall’art. 56 comma 1 del TUIR ossia, in ragione dei rinvii operati, trovando applicazione gli artt. 85 e 86 dello stesso Testo unico.
In tal senso, la plusvalenza generata dalla cessione di un elemento dell’attivo patrimoniale (es. un immobile di proprietà), al pari dei ricavi generati dall’eventuale esercizio provvisorio non sconteranno alcuna diversa (o speciale) disciplina fiscale.
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