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FISCO

Correzione degli errori contabili con rilevanza fiscale «ristretta»

La rilevanza fiscale delle poste correttive dovrebbe valere soltanto per gli errori non rilevanti

/ Luca MIELE e Guerino RUSSETTI

Martedì, 15 luglio 2025

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Il DLgs. correttivo delle norme di attuazione della riforma fiscale, approvato ieri in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, opera un significativo intervento in materia di correzione di errori contabili.

Essenzialmente, l’intervento è destinato a restringere il campo di applicazione della disciplina concernente gli errori contabili applicabile dal periodo d’imposta in corso al 22 giugno 2022 (art. 83 comma 1 quarto e quinto periodo del TUIR, ora soppressi) e, al contempo, conferire maggiore certezza nell’applicazione delle relative norme, considerati i dubbi interpretativi tuttora esistenti. La norma appare come il tentativo di contemperare la necessità di semplificazione per le imprese, anche avvicinando, secondo “regole di competenza allargata” (cfr. circ. Assonime 31/2022), la determinazione dell’imponibile IRES/IRAP alle risultanze di bilancio, con le esigenze di tutela del Fisco.

In riferimento agli aspetti restrittivi della norma, sono ora esclusi dal suo ambito di applicazione gli errori “rilevanti”, come definiti nel documento OIC 29 e nello IAS 8. Per tali rettifiche contabili resta ferma la necessità di presentare – sussistendone tutti i requisiti e nei termini disciplinati – le relative dichiarazioni integrative. Sono, quindi, compresi nel campo di applicazione della nuova norma solo gli errori non rilevanti iscritti come tali in bilancio.

L’ulteriore restrizione riguarda i tempi entro i quali la correzione con immediata rilevanza fiscale (IRES e IRAP) può essere effettuata; tale immediata rilevanza vale per le sole correzioni apportate nel bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in cui è stato commesso l’errore.
Più precisamente, come chiarito nella Relazione illustrativa, la correzione deve essere effettuata: entro la data di chiusura dell’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati (ad esempio, per un costo iscritto erroneamente nell’anno 2024, la correzione va effettuata nel 2025); entro la data di chiusura dell’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali, in assenza dell’errore, avrebbero dovuto essere rilevati (ad esempio, per un costo non iscritto nell’anno 2024, la correzione va effettuata nel 2025).
La rilevanza fiscale è prevista, inoltre, se la correzione è effettuata entro la data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali i suddetti soggetti hanno avuto formale conoscenza.

Ai fini IRAP la correzione ha rilevanza fiscale “soltanto se sia il valore della produzione netta relativo al periodo d’imposta in cui è effettuata la correzione sia quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali avrebbero dovuto essere correttamente rilevati non è negativo, anche non tenendo conto dei predetti elementi”.

In relazione agli aspetti di maggiore certezza derivanti dalla nuova norma, la Relazione illustrativa precisa che possono essere oggetto di correzione con immediata rilevanza fiscale gli errori (non rilevanti) relativi alla qualificazione/classificazione e alla quantificazione di costi e ricavi. Non vi è più alcun dubbio, quindi, che è possibile correggere, secondo la nuova previsione, gli errori di quantificazione, per eccesso o per difetto.
La scelta è condivisibile in quanto si tratta pur sempre del riconoscimento fiscale di criteri di imputazione temporale, ancorché determinati dalla correzione di errori di qualificazione/classificazione o di quantificazione.

In definitiva, la procedura vale sia nelle ipotesi in cui la posta di errore contabile è stata rilevata per correggere una errata imputazione temporale, anche causata da una errata qualificazione o classificazione contabile, sia nelle ipotesi in cui la correzione riguarda semplicemente l’ammontare di un componente reddituale che è stato correttamente qualificato, imputato e classificato in un precedente esercizio.

Dalla lettura della Relazione illustrativa, inoltre, emerge che la procedura di correzione degli errori contabili con rilevanza fiscale, per la quale non occorre presentare dichiarazioni integrative, non determina effetti sanzionatori (amministrativi e penali) per infedele dichiarazione. Si tratta della conferma di un orientamento interpretativo già desumibile, seppure in assenza di affermazione esplicita, dalle risposte a interpello nn. 73/2024 e 63/2025 dell’Agenzia delle Entrate e che differenzia tale procedura da quella “tradizionale” di presentazione delle dichiarazioni integrative a sfavore.

Le nuove disposizioni si applicano alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025 da parte di soggetti sottoposti a revisione legale dei conti con riferimento al bilancio dell’esercizio in cui viene corretto l’errore (e non necessariamente anche di quello in cui è stato commesso l’errore).

È auspicabile che nel corso dell’iter parlamentare sia espressamente precisato nel testo della norma il regime fiscale applicabile agli errori corretti.
Si tratta, più precisamente, di stabilire se la posta di correzione contabile concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione in base alle condizioni e ai limiti esistenti nell’esercizio di avvenuta correzione contabile – come auspicabile – o se alla stessa si applica il medesimo regime fiscale che sarebbe stato applicato nel periodo in cui si è realizzato l’errore, considerando anche gli eventuali effetti indiretti.

Sino a oggi le ricordate risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate hanno affermato una interpretazione che oscilla fra le due posizioni. Si tratta di un tema (cfr. circ. Assonime n. 16/2025) in relazione al quale la norma approvata in via preliminare dal CdM non sembra apportare alcun contributo di maggiore chiarezza.

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