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FISCO

Derivazione rafforzata estesa alle micro imprese con bilancio abbreviato

Lo schema di decreto correttivo della riforma fiscale conferma l’interpretazione «ampia» della norma

/ Silvia LATORRACA

Mercoledì, 16 luglio 2025

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Lo schema di DLgs. contenente disposizioni integrative e correttive delle norme di attuazione della riforma fiscale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 14 luglio 2025, interviene, in materia di reddito d’impresa, anche sul principio di derivazione rafforzata, estendendone l’ambito di applicazione alle micro imprese che scelgono di redigere il bilancio abbreviato.

A tal riguardo, si ricorda che l’art. 83 comma 1 terzo periodo del TUIR stabilisce – nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dal DL 73/2022 (conv. L. 122/2022), in vigore a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 22 giugno 2022 – che il principio di derivazione rafforzata, per effetto del quale valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli del TUIR, “i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili”, si applica, oltre che ai “soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali”, anche ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, “diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria”.

Per quanto detto, rientrano nell’ambito applicativo del predetto principio:
- i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c., che non si differenziano, per quanto attiene alle modalità di determinazione del reddito d’impresa, rispetto ai soggetti che redigono il bilancio in forma ordinaria;
- i soggetti che si qualificano come micro imprese, in quanto non superano i limiti dimensionali di cui all’art. 2435-ter c.c., ma che scelgono di redigere il bilancio in forma ordinaria.
Risultano, invece, escluse dall’ambito applicativo del principio di derivazione rafforzata le micro imprese che adottano le semplificazioni per esse previste.

Tanto premesso, alcune incertezze sono sorte in riferimento alle micro imprese che scelgono di redigere il bilancio in forma abbreviata.
Se da un lato, sulla base della formulazione letterale della norma, tali soggetti sembravano restare esclusi dalla derivazione rafforzata, considerazioni di carattere sistematico ed equitativo sembravano indurre ad adottare un’interpretazione estensiva della disposizione.

In particolare, la circ. Assonime n. 31/2022 (§ 1) ha evidenziato che, posto che, in termini generali, il principio di derivazione rafforzata riguarda anche le imprese che, in ragione delle proprie dimensioni, redigono il bilancio abbreviato, se si assume che la finalità del DL 73/2022 era di consentire anche ai soggetti di minori dimensioni di accedere alla derivazione rafforzata in funzione del contenuto del loro bilancio, cioè quando il bilancio è redatto con regole analoghe a quelle che consentono alle altre imprese di avvalersi di tale principio, per motivi logico-sistematici la disciplina dovrebbe potersi applicare anche alle micro imprese che scelgono di redigere il bilancio in forma abbreviata.
In questo senso si era espressa la Relazione illustrativa al DLgs. 192/2024 di riforma dell’IRPEF e dell’IRES.
Sembrava, inoltre, avvalorare tale soluzione (ancorché non in modo espresso) la Relazione illustrativa al DM 27 giugno 2025, contenente le disposizioni di coordinamento tra le indicazioni del documento OIC 34 relativo ai ricavi le regole di determinazione della base imponibile IRES e IRAP.

L’art. 3 dello schema di DLgs. approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 luglio 2025 interviene proprio in questo senso.
Viene infatti prevista la modifica dell’art. 83 comma 1 terzo periodo del TUIR, con l’applicazione del principio di derivazione rafforzata ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, “diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria o abbreviata”.
Viene, inoltre, prevista la sostituzione, per fini di coordinamento, dell’art. 83 comma 1-bis del TUIR, che prevede l’applicazione ai soggetti OIC, in quanto compatibili, delle disposizioni emanate, per i soggetti IAS, in attuazione dell’art. 1 comma 60 della L. 244/2007 e dell’art. 4 comma 7-quater del DLgs. 38/2005.

Ove confermata, la modifica troverebbe applicazione, ai sensi dell’art. 5 comma 1 dello schema di decreto, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Nessuna indicazione è fornita, invece, per le micro imprese con bilancio abbreviato che abbiano adottato il principio di derivazione rafforzata prima della modifica normativa in commento, in riferimento alle quali sarebbe auspicabile la previsione di una clausola di salvaguardia.

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