Elenco a uso interno per le nomine dell’autorità giudiziaria
Il tribunale può predisporre tale elenco, riservato ma non segreto, con i nominativi di quei professionisti che hanno le caratteristiche necessarie
L’assolvimento delle funzioni di curatore, di commissario giudiziale, di liquidatore e anche di professionista indipendente richiede la preventiva e indefettibile iscrizione all’elenco di cui all’art. 356 del DLgs. 14/2019.
L’iscrizione, a sua volta, è subordinata al possesso da parte dei soggetti interessati dei requisiti professionali, formativi e di onorabilità di cui all’art. 356 commi 2 e 3 e all’art. 358 comma 1 del medesimo decreto.
La nomina è rimessa poi all’autorità giudiziaria che individua il professionista nel rispetto dei criteri e dei principi di cui agli artt. 5 comma 1 e 358 comma 3 del DLgs. 14/2019; innanzitutto, è necessario che la scelta avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza.
È possibile, inoltre, ...
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