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Domenica, 31 agosto 2025

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Borse di studio per l’iscrizione ai corsi formativi degli ITS Academy esenti anche ai fini IRAP

/ REDAZIONE

Giovedì, 7 agosto 2025

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L’art. 4 comma 9-bis della L. 99/2022, inserito dall’art. 10 comma 1-bis del DL 45/2025, ha disposto, a decorrere dal 2025, l’esenzione, ai fini dell’IRPEF, delle borse di studio erogate dallo Stato, dalle Regioni, dalle fondazioni ITS Academy e da altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi degli ITS Academy di cui all’art. 5 della L. 99/2022.
Pertanto, come chiarito dalla risposta a interpello n. 204 di ieri, con la medesima decorrenza, tali borse di studio sono escluse altresì dalla base imponibile IRAP delle amministrazioni pubbliche che le corrispondono.

Si ricorda, infatti, che per i soggetti da ultimo citati il valore della produzione netta imponibile ai fini IRAP è determinato con il c.d. “metodo retributivo”, vale a dire dalla somma delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative, degli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ex art. 50 del TUIR), dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale e dei compensi per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

Per espressa previsione dell’art. 10-bis comma 1 del DLgs. 446/97, dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente rilevanti ai fini IRAP sono escluse le borse di studio esenti dall’IRPEF.
Pertanto, l’esenzione disposta ai fini di tale imposta per le borse di studio corrisposte, tra l’altro, dalle ITS Academy (ai sensi dell’art. 4 comma 9-bis della L. 99/2022) ne determina anche l’esclusione dalla base imponibile IRAP del soggetto pubblico erogante.

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