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Venerdì, 24 ottobre 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Segreto professionale potenzialmente rafforzato dalla Corte EDU

/ Simone ARECCO e Martina SANTAMARIA

Venerdì, 24 ottobre 2025

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Il segreto professionale, consacrato nel nostro ordinamento da un addentellato normativo specifico, tutela il rapporto fiduciario tra difensore e cliente, presidiando la riservatezza delle comunicazioni scritte e orali intervenute tra gli stessi.

Nel contenzioso civile, il segreto professionale può essere opposto per escludere documenti riservati, ma l’esito di tale opposizione dipende dall’approccio valutativo del giudice. Nel procedimento penale, l’art. 103 c.p.p. impedisce sequestri indiscriminati negli studi degli avvocati e introduce limiti precisi, pur restando criticità su perquisizioni e intercettazioni di dispositivi elettronici.

Anche in sede di accessi e/o verifiche fiscali può essere opposto il segreto professionale.
Una prima e fondamentale questione riguarda la legittimazione all’eccezione del segreto professionale in tale sede. La normativa e la giurisprudenza sono chiare nel riconoscere la facoltà di opporre il segreto professionale ai soli soggetti che ne sono titolari per legge: avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, notai e le altre categorie per cui l’ordinamento prevede un dovere specifico di riservatezza. Il singolo contribuente non può invocare il segreto professionale per sottrarre a verifica documenti che lo riguardano, salvo che non si tratti di atti o corrispondenze coperti da altro titolo di riservatezza (es. segreto d’ufficio o industriale). La ratio è chiara: il segreto tutela l’interesse pubblico alla riservatezza del rapporto fiduciario tra professionista e cliente, non la mera privacy del contribuente.

L’art. 52 del DPR 633/72 (richiamato dall’art. 33 del DPR 600/73) impone che l’esame di documenti per i quali sia opposto il segreto sia possibile solo previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, successiva e motivata rispetto all’opposizione del segreto (fatte salve le garanzie previste ad hoc per i procedimenti penali di cui all’art. 103 c.p.p.).
Ci si chiede, dunque, se anche l’autorizzazione ai fini del superamento del segreto in caso di verifica (meramente) fiscale debba essere “rafforzata” e non generica.

Per provare a rispondere a tale domanda, è utile richiamare la L. 108/2025 che, almeno sulla carta, avrebbe dovuto ovviare alle criticità sollevate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza del 6 febbraio 2025, sul caso Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia n. 36617/18.

L’art. 12 della L. 212/2000, come rinnovato, impone una motivazione “adeguata” degli accessi, ma non disciplina in modo espresso come debba essere la motivazione per opporsi al segreto professionale. L’art. 7-quinquies, sempre della L. 212/2000, invece, introduce un generale principio di inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di legge, ma la sua concreta applicazione resta affidata alla interpretazione delle Corti di merito.

Dal combinato disposto delle suddette norme, le conseguenze della violazione del segreto parrebbero severe: l’atto istruttorio viziato può essere impugnato unitamente all’atto impositivo e la documentazione acquisita in violazione delle regole risulterebbe inutilizzabile ai fini dell’accertamento fiscale.
Sul punto, la più recente giurisprudenza della Cassazione sembrerebbe allineata nel rafforzare la tutela del segreto professionale.

Secondo i giudici di legittimità, l’autorizzazione necessaria ad opporsi al segreto professionale non può essere generica o preventiva, ma deve risultare da una comparativa valutazione delle ragioni del professionista e delle esigenze dell’Amministrazione; inoltre, il professionista può opporre il segreto professionale al momento dell’accesso, indicando per iscritto i documenti o le informazioni che ritiene coperti. Da quel momento, i verificatori sono tenuti a sospendere ogni attività di esame su tali atti, potendo procedere solo previa autorizzazione motivata del Procuratore della Repubblica o dell’Autorità giudiziaria. La valutazione del magistrato deve essere concreta e documentata: occorre accertare la fondatezza dell’eccezione, ovvero che i documenti siano effettivamente coperti dal segreto. In caso di autorizzazione illegittima o viziata, la documentazione acquisita è inutilizzabile (Cass. 23 giugno 2025 n. 16795, Cass. 26 giugno 2025 n. 17228).

Autorizzazione necessaria se il segreto è eccepito

Dalla casistica giurisprudenziale esaminata emerge, tuttavia, come sia presente nell’ordinamento una scarsa cultura ad una tutela effettiva del segreto professionale in ambito fiscale: autorizzazioni generiche, controlli giurisdizionali poco incisivi e un approccio amministrativo che considera marginali le garanzie sulla riservatezza e sul domicilio.

Per ovviare a un indebolimento di una garanzia fondamentale, quale è il rispetto del segreto professionale, potrebbe essere sufficiente applicare le norme, ad oggi esistenti, in modo costituzionalmente orientato.

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