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Rimborso IVA ai non residenti escluso se il bene rimane nello Stato di partenza

/ REDAZIONE

Venerdì, 24 ottobre 2025

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Con la sentenza relativa alla causa C-234/24, la Corte di Giustizia Ue ha esaminato le condizioni per qualificare una cessione di un bene non trasferito da uno Stato membro a un altro come accessoria a una cessione intracomunitaria, con i conseguenti effetti ai fini del rimborso IVA per un soggetto non residente, ai sensi della direttiva 2008/9/Ce.

Nel caso esaminato, un soggetto passivo IVA stabilito al di fuori di un determinato Stato membro chiedeva il rimborso dell’imposta ivi assolta per l’acquisto di un bene.
Seppure tale bene (attrezzatura per realizzare componenti) non risultasse essere stato trasferito nello Stato del rimborso, l’Ufficio riteneva che esso facesse parte di un’unica cessione intracomunitaria insieme a ulteriori beni ceduti e trasferiti in un altro Stato membro (le componenti realizzate mediante l’attrezzatura), in forza del nesso di accessorietà, qualificandosi integralmente come una cessione intracomunitaria. Trattandosi di un’operazione ad aliquota zero, non poteva essere riconosciuto il rimborso (art. 4 lett. b) della direttiva 2008/9/Ce).

In linea di principio, non è configurabile una cessione intracomunitaria in assenza del trasferimento fisico di un bene da uno Stato membro a un altro; tuttavia, una deroga potrebbe essere ammessa se un’unica operazione è stata artificialmente scomposta.

Secondo la decisione in commento, esaminate le disposizioni rilevanti delle direttiva 2008/9/Ce e 2006/112/Ce, nel caso di specie non può essere negato il rimborso IVA al soggetto passivo non residente, se l’attrezzatura non ha fisicamente lasciato il territorio dello Stato membro del fornitore, a meno che, tenuto conto di tutte le circostanze che caratterizzano l’operazione, si possa ritenere che tale cessione faccia parte di un’unica prestazione economica indissociabile o risulti accessoria a una prestazione principale configurabile come una cessione intracomunitaria di beni (riferita ai beni che sono stati prodotti per mezzo dell’attrezzatura e che sono destinati al soggetto passivo in questione).

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