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Venerdì, 28 novembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

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Relativa la presunzione di correttezza del prezzo dell’OPA obbligatoria

/ REDAZIONE

Venerdì, 28 novembre 2025

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La Corte di Giustizia Ue, nella sentenza 27 novembre 2025 causa C-567/24, ha stabilito che l’art. 15 § 5 comma 3 della direttiva 2004/25/Ce, in materia di offerte pubbliche di acquisto, va interpretato nel senso che la presunzione che tale disposizione stabilisce – secondo cui il corrispettivo proposto in un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria dei titoli di una società è giusto – deve essere considerata una presunzione relativa.

Essa può essere superata in circostanze quali quelle “previste” dall’art. 5 § 4 comma 2 della direttiva 2004/25/Ce o “definite” dallo Stato membro interessato in applicazione di quest’ultima disposizione, salvo che: non siano state portate all’attenzione dell’autorità di vigilanza di tale Stato membro, ai fini della modifica del prezzo dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria preliminare; emergano solo dopo la chiusura di tale offerta, quando una tale modifica non è più possibile.

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