Dichiarazioni agevolative di prima casa nella sentenza di usucapione
Le dichiarazioni agevolative di prima casa (individuate dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86) vanno riferite all’atto (scrittura privata o sentenza) di acquisto della proprietà che costituisce l’oggetto della tassazione.
Questo principio di diritto è stato enunciato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 30925, depositata ieri, che riguardava un caso di acquisto immobiliare per usucapione.
Va rammentato che, in forza della Nota II-bis all’art. 8 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, le sentenze che accertano l’avvenuto acquisto per usucapione sono soggette a registrazione in termine fisso e scontano l’imposta di registro come una normale cessione di immobili, applicando le aliquote di cui all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.
Pertanto, alle sentenze che accertano l’usucapione possono applicarsi anche le agevolazioni prima casa (cfr. Cass. 15 gennaio 2010 n. 581 e Cass. 7 giugno 2013 n. 14398; nonché la circ. Agenzia delle Entrate 29 maggio 2013 n. 18 e la ris. Agenzia delle Entrate 17 ottobre 2014 n. 90).
Per l’applicazione delle agevolazioni prima casa è indispensabile che il contribuente renda le dichiarazioni agevolative richieste dalla Nota II-bis. Nel caso di specie, tuttavia, tali dichiarazioni erano state fornite nella dichiarazione di successione, precedente di ben 5 anni la sentenza di usucapione.
Secondo la Suprema Corte, ciò non consente di applicare il beneficio, in quanto non sono possibili dichiarazioni “a futura memoria”. In particolare, le dichiarazioni agevolative devono essere rese all’atto “che costituisce l’oggetto della tassazione”, ovvero nel caso di specie, la sentenza che accerta l’usucapione.
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