ACCEDI
Giovedì, 27 novembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Tassato in Italia il riscatto anticipato del fondo pensione del non residente

Le somme sono inquadrate tra i redditi di lavoro dipendente se riferite ad attività prestata in Italia

/ Luisa CORSO

Giovedì, 27 novembre 2025

x
STAMPA

download PDF download PDF

La risposta a interpello n. 296 di ieri dell’Agenzia delle Entrate esamina l’inquadramento convenzionale delle somme percepite a titolo di riscatto anticipato di un fondo di previdenza complementare.
Il caso di specie riguarda una persona residente a Singapore dall’anno X la quale, pur non avendo maturato il requisito anagrafico per il pensionamento, chiedeva il riscatto anticipato delle somme accantonate presso un fondo di previdenza complementare in Italia, collegato all’attività lavorativa qui svolta fino all’anno X-1.

In primo luogo, l’Agenzia rileva che, sotto il profilo della normativa interna, le prestazioni pensionistiche complementari, comunque erogate, costituiscono reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. h-bis) del TUIR. In capo ai non residenti tale reddito si considera prodotto in Italia qualora sia corrisposto da un soggetto residente nel territorio dello Stato (art. 23 comma 2 lett. b) del TUIR).

Stante la residenza italiana del soggetto pagatore, le somme in parola costituiscono reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente, imponibile in Italia. Il fondo è quindi tenuto ad applicare una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ai sensi degli artt. 24 comma 1-quater del DPR 600/73 e 14 del DLgs. 252/2005.

Ciò posto, sotto il profilo convenzionale, in mancanza di un’espressa disciplina, occorre stabilire se le somme in questione rientrino nell’ambito di applicazione dell’art. 14 della Convenzione Italia-Singapore (rubricato “Servizi personali”, corrispondente all’art. 15 del modello ma divergente in quanto riguardante anche i redditi di lavoro autonomo), relativo ai redditi percepiti a titolo di corrispettivo dei servizi personali prestati, ivi compresi quelli professionali, oppure nell’ambito di applicazione dell’art. 17 del trattato (rubricato “Pensioni”), relativo alle pensioni e alle altre remunerazioni analoghe, pagate in relazione ad un cessato impiego.

Nel primo caso, i redditi derivanti dalla liquidazione anticipata della posizione previdenziale sarebbero soggetti a tassazione concorrente ove riferiti ad un’attività svolta in Italia; se inquadrate come pensioni invece le somme sarebbero soggette a tassazione esclusiva nello Stato di residenza.

Ai fini interpretativi l’Agenzia richiama il Commentario all’art. 18 del modello OCSE (rubricato “Pensions”), che corrisponde all’art. 17 del Trattato in esame; in particolare, il § 6 del Commentario stabilisce che si tratta di una questione di fatto, da valutare caso per caso. A titolo esemplificativo, se nei fatti il pagamento rappresenta una commutazione della pensione o un ristoro per una riduzione della pensione, allora lo stesso può rientrare nella disposizione convenzionale sulle pensioni. Si tratta, ad esempio, dell’ipotesi in cui una persona ha il diritto di scegliere, al momento del pensionamento, tra il pagamento della pensione oppure di una somma forfetaria calcolata in base all’ammontare totale dei contributi o della pensione alla quale avrebbe altrimenti avuto diritto.

Tra gli altri fattori da considerare, il Commentario menziona anche il fatto che il pagamento sia effettuato in costanza di attività lavorativa e il raggiungimento o meno dell’età di pensionamento per quel particolare tipo di impiego. Non rientra inoltre nella disposizione convenzionale relativa alle pensioni il rimborso di contributi pensionistici.

Alla luce di tali indicazioni l’Agenzia precisa che il trattamento convenzionale delle pensioni e delle “altre remunerazioni analoghe” sia riservato ai casi in cui la persona abbia maturato il diritto ad accedere alla prestazione pensionistica. Tale circostanza non risulta verificata nel caso esaminato nella risposta n. 296, e, in coerenza con l’art. 3, § 2 del Trattato Italia-Singapore, secondo cui le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione interna dello Stato di residenza dell’ente pagatore, gli importi derivanti dal riscatto della posizione previdenziale maturata devono essere collocati tra i redditi di lavoro subordinato disciplinati dall’art. 14, § 1, della Convenzione. Tale norma, evidenzia l’Agenzia, dispone la potestà impositiva concorrente nel caso in cui l’attività lavorativa sia svolta in uno Stato diverso da quello in cui il lavoratore risiede al momento della percezione dei redditi; a tal fine occorre verificare il luogo di svolgimento dell’attività in ciascun periodo d’imposta oggetto di contribuzione.

Posto che, nel caso di specie, la posizione previdenziale è maturata interamente negli anni in cui la persona svolgeva la propria attività lavorativa in Italia, i redditi derivanti dal riscatto sono imponibili anche in Italia.
L’inquadramento nazionale dei redditi in parola tra quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente ex art. 50 comma 1, lett. h-bis) del TUIR risulta in linea con quanto precisato nella risposta ad interpello n. 111/2023 in relazione alle somme erogate come rendita annuale vitalizia irreversibile e a titolo di R.I.T.A ad un residente di Singapore; in tale occasione, però, l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto applicabile il trattamento convenzionale previsto dall’art. 17 del Trattato in considerazione del fatto che le somme erano state corrisposte a fronte del cessato impiego.

TORNA SU