Aliquota di prima casa ancorata alla classificazione catastale
Ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA del 4% prevista dal n. 21 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72 alle cessioni di abitazioni aventi le caratteristiche di “prima casa” (di cui alla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86), rileva la classificazione catastale dell’immobile al momento del rogito “essendo irrilevante la destinazione urbanistica del terreno” su cui esso è costruito.
Lo ribadisce la Cassazione, con l’ordinanza n. 30921, depositata ieri.
La pronuncia esamina un caso (cui era applicabile, peraltro, la disciplina della Nota II-bis anteriore al 2014) in cui l’Agenzia delle Entrate aveva negato i benefici prima casa in relazione alla cessione, imponibile a IVA, di un fabbricato abitativo, catastalmente classificato A/2, ritenendo che l’aliquota del 4% non potesse applicarsi, in quanto l’immobile era collocato “su area sita in zona ricettiva, alberghiera ed extralberghiera” ed avrebbe dovuto essere, quindi, classificato D/2.
La Suprema Corte accoglie il ricorso del contribuente avverso la sentenza di merito che aveva confermato la tesi dell’Agenzia delle Entrate, ribadendo (cfr. Cass. n. 24462/2024) la rilevanza del dato catastale e l’irrilevanza della destinazione urbanistica del terreno.
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