Rivalutazione delle partecipazioni non quotate su base proporzionale
La risposta a interrogazione parlamentare n. 5-04718 ha chiarito che, stante la previsione dell’art. 5 comma 1 della L. 448/2001, la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate è effettuata prendendo a riferimento la frazione del patrimonio netto sociale così come valutato (in termini reali) dal perito.
Ciò vale anche in presenza di azioni con diritti patrimoniali rafforzati.
Diversamente, nel computo del valore delle partecipazioni quotate (anch’esse potenzialmente oggetto di rivalutazione), “la tipologia del titolo e i diritti patrimoniali e amministrativi associati al medesimo rileverebbero implicitamente quali componenti intrinseche del valore attribuito”.
In relazione alle partecipazioni non quotate, in definitiva, non sarebbe possibile sostituire il criterio, individuato ex lege, della frazione del patrimonio netto sociale con altro criterio rimesso all’autonomia del perito, pur se “potrebbe essere valutata, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la possibilità di allineare i due sistemi”.
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