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FISCO

Registro proporzionale sull’ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati

La base imponibile va limitata alle sole somme effettivamente assegnate al creditore

/ Carmela NOVELLA

Giovedì, 27 novembre 2025

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Con l’ordinanza n. 30917, pubblicata il 25 novembre 2025, la Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’imposta di registro applicabile all’ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati ex art. 553 c.p.c. resa nell’ambito dell’espropriazione presso terzi.
La questione è stata affrontata dai giudici di legittimità sotto il duplice profilo dell’assoggettabilità a tassazione del suddetto provvedimento ai sensi degli artt. 6 e 8 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986 e, in subordine, della determinazione della base imponibile da assumere come punto di riferimento per il calcolo del tributo.

Quanto al primo interrogativo, la decisione in commento ha ritenuto meritevole di continuità e condivisione l’orientamento, oramai consolidato, secondo cui l’ordinanza di assegnazione del credito pignorato (ancorché si tratti dell’assegnazione di un credito futuro, quale, come nel caso di specie, il quinto della retribuzione mensile dovuta al debitore dal proprio datore di lavoro) realizza il trasferimento al creditore procedente del credito vantato dal debitore esecutato verso il terzo pignorato.
Per effetto dell’ordinanza ex art. 553 c.p.c., che segna l’epilogo della procedura espropriativa presso terzi, il creditore procedente (o intervenuto) succede nel diritto spettante al debitore esecutato verso il terzo, secondo uno schema strutturalmente assimilabile alla cessione del credito.

Sul piano più strettamente fiscale, il riconoscimento della natura traslativa dell’ordinanza di assegnazione del credito, associato all’ormai pacifica riconducibilità della stessa agli atti dell’autorità giudiziaria che definiscono il giudizio ex art. 8 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986 (e che, pertanto, scontano l’imposta di registro ai sensi dell’art. 37 del DPR 131/1986), porta con sé l’assoggettabilità del provvedimento ex art. 553 c.p.c. all’imposta di registro proporzionale dello 0,50% in forza del combinato disposto degli artt. 6 e 8 comma 1 lett. a) della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986 (tra le tante, Cass. nn. 17195/2025 e 577/2025).

La Cassazione coglie, quindi, l’occasione per affermare il carattere recessivo del contrapposto indirizzo (Cass. nn. 30279/2021 e 9400/2007), il quale ravvisava nell’ordinanza di assegnazione gli estremi di una datio in solutum priva di immediati effetti traslativi e, per questa via, rientrante nel perimetro applicativo dell’art. 8 comma 1 lett. d) della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986, ove si dispone che i provvedimenti giudiziari che non comportano il trasferimento di diritti a contenuto patrimoniale scontano il registro in misura fissa.

In relazione al tema della determinazione della base imponibile su cui calcolare l’imposta proporzionale dello 0,50%, la Suprema Corte è stata chiamata a risolvere l’alternativa tra la corrispondenza della stessa all’ammontare del credito per il quale si procede (soluzione fatta propria, nel caso di specie, dalla decisione impugnata), ovvero al solo importo che il debitore del debitore (terzo pignorato) è tenuto a corrispondere al creditore procedente.

Anche questo secondo nodo interpretativo è stato sciolto dall’ordinanza n. 30917/2025 sulla base del richiamo a principi di diritto già fatti propri dalla Cassazione, la quale di recente ha avuto modo di affermare che, in caso di assegnazione in fase esecutiva di crediti del debitore esecutato, la base imponibile per il calcolo dell’imposta di registro dovuta in misura proporzionale si identifica nel credito assegnato e non in quello posto in esecuzione. Inoltre, in presenza di assegnazione di crediti futuri (ad esempio, il quinto del trattamento pensionistico), il giudice di merito ha il potere/dovere di calcolare la base imponibile anche tenendo in considerazione fatti sopravvenuti rilevanti per la determinazione dell’imposta dovuta (come la cessazione del trattamento pensionistico per decesso del debitore esecutato).

La conclusione tracciata – osserva la Corte – si fonda sulla considerazione “tanto elementare, quanto dirimente”, secondo cui nell’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. l’effetto traslativo del credito (il quale giustifica l’assoggettamento dell’atto giudiziario al registro proporzionale ex art. 6 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986) interessa le sole somme dovute dal terzo pignorato al debitore esecutato e non l’intero credito azionato dal creditore procedente.
Quanto detto sopra rivela, del resto, la contrarietà della soluzione che pretende di tassare l’ordinanza di assegnazione per l’intero importo del credito fatto valere al principio di cui all’art. 53 Cost., in quanto, in tal caso, il tributo non risulterebbe effettivamente commisurato all’arricchimento conseguito dal creditore per effetto dell’assegnazione.

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