Lavoro occasionale in agricoltura fino al 31 dicembre 2025
Il Ddl. su semplificazione e digitalizzazione contiene anche disposizioni in materia di ingresso dei lavoratori stranieri
Il Ddl. recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese, approvato in via definitiva dalla Camera il 26 novembre, contiene anche diverse misure di natura lavoristica, riguardanti per lo più il lavoro occasionale in agricoltura, l’ingresso di lavoratori stranieri, il lavoro marittimo e i trattamenti di integrazione salariale.
Quanto al lavoro occasionale in agricoltura (c.d. “LOAgri”), introdotto dall’art. 1 commi 343-354 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) per il biennio 2023-2024, l’art. 23 stabilisce che tale disciplina può essere applicata fino al 31 dicembre 2025. La finalità della proroga è quella di limitare il fenomeno del lavoro irregolare nel settore consentendo alle imprese agricole di avvalersi di modalità semplificate per il reperimento di manodopera da impiegare, in particolare, nelle attività stagionali (cfr. circ. INPS n. 102/2023).
Si tratta, ai sensi dell’art. 1 comma 344 della L. 197/2022, di prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato che riguardano solo attività stagionali e per un numero di giornate annue di effettivo lavoro per singolo lavoratore non superiore a 45. Possono essere impiegati mediante tale strumento i soggetti indicati al predetto comma 344, i quali, ai sensi del successivo comma 345, a tutela del datore di lavoro, devono autocertificare il proprio status.
Il provvedimento interviene poi in materia di rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. In particolare, si modifica l’art. 5-bis comma 1 del DLgs. 286/98 laddove si richiede che il contratto di soggiorno per lavoro subordinato contenga la garanzia da parte del datore di lavoro circa la disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La modifica pone quindi il riferimento ai parametri minimi dell’alloggio relativi all’altezza minima e ai requisiti igienico-sanitari previsti dal DM 5 luglio 1975, in sostituzione del suddetto riferimento ai parametri minimi previsti per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
In seconda battuta, viene modificato l’art. 22 del citato DLgs. 286/98, laddove si stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro che intende assumere un lavoratore straniero di trasmettere allo Sportello unico per l’immigrazione la documentazione relativa alla sistemazione alloggiativa lavoratore. Con l’occasione, il nuovo provvedimento stabilisce che tale obbligo può essere espletato tramite autocertificazione nell’ipotesi in cui l’alloggio sia rappresentato dai dormitori stabili del cantiere oppure tramite semplice indicazione della struttura ospitante qualora si tratti di una struttura alberghiera o ricettiva comunque denominata.
Inoltre, introducendo il comma 5-quater all’art. 22 del DLgs. 286/98 si riduce da 60 a 30 giorni il termine massimo per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato da parte dello sportello unico per l’immigrazione nel caso di ingresso e soggiorno per lavoro subordinato di stranieri che partecipano ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine.
Si segnalano anche due disposizioni che riguardano sempre il rilascio del nulla osta al lavoro: la prima prevede che la verifica dei requisiti sia demandata anche alle strutture territoriali annesse alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, la seconda riduce da 90 a 30 giorni il termine di rilascio del nulla osta per i lavoratori altamente qualificati.
Un’altra novità interessa i lavoratori marittimi arruolati su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e adibiti al servizio nell’ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale e nazionale. In particolare, si attribuisce all’autorità marittima competente per il porto di partenza o di servizio la possibilità autorizzare, in caso di trasbordo, che non si faccia luogo all’annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi.
Ulteriori misure riguardano poi le comunicazioni tecniche relative all’equipaggio, che l’armatore deve effettuare nei confronti dell’autorità marittima che ha rilasciato la predetta autorizzazione.
Infine, si segnala un’ultima norma che riguarda i trattamenti di integrazione salariale. Nel dettaglio, si prevede che il lavoratore beneficiario del trattamento di CIG informi immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto il relativo intervento, di aver intrapreso un’attività lavorativa per la quale ha provveduto a fornire all’INPS la relativa comunicazione.
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