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Ancora contrasti giurisprudenziali sul rilascio del DURC nella composizione negoziata

Il Tribunale di Napoli ha seguito il più rigido approccio «formalistico», posizione a cui si sono contrapposti altri due orientamenti

/ Tommaso NIGRO

Venerdì, 6 febbraio 2026

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Il tema del rilascio del DURC continua a tenere viva l’attenzione degli operatori e investe la giurisprudenza di merito chiamata a pronunciarsi sulle sempre più frequenti richieste di misure cautelari. Ad alcune posizioni divisive di cui si è dato atto su Eutekne.info (si veda “Giurisprudenza divisa sul rilascio del DURC nella composizione negoziata” del 6 gennaio 2026) si aggiungono ora tre provvedimenti di merito, ciascuno contenente profili di rilievo, ma che continuano a viaggiare su premesse e conclusioni non convergenti.

Aderente alla tesi sostenuta dal Tribunale di Roma 23 settembre 2025 è il provvedimento del Tribunale di Napoli del 9 gennaio 2026 di rigetto dell’istanza della misura cautelare richiesta del rilascio del DURC, al quale perviene attraverso il più rigido approccio “formalistico”. Il tribunale partenopeo, dopo aver ricordato la norma regolamentare del DURC applicabile nell’ambito delle procedure concorsuali e, in particolare, gli artt. 3 comma 2 lett. b) e 5 del DM 30 gennaio 2015, dà atto della loro inapplicabilità al contesto della composizione negoziata, sul presupposto che in detti casi non è previsto espressamente un divieto di pagamento dei crediti anteriori (cfr. art. 18 comma 1 ultima riga del DLgs. 14/2019, CCII: “non sono inibiti i pagamenti”).

D’altronde, secondo il giudicante, non può ritenersi che si tratti di un vuoto normativo determinato dalla introduzione, successiva ai citati DM, da parte del CCII, della composizione negoziata e destinato a essere colmato dalla interpretazione giurisprudenziale, e ciò in quanto “la ratio della mancata previsione della sospensione dei pagamenti nell’ambito della composizione negoziata è da individuarsi nel fatto che la composizione negoziata, come noto, non è una procedura concorsuale, ma uno strumento stragiudiziale”. La conclusione è che non esisterebbe un’esigenza giuridicamente tutelabile di garantire la par condicio creditorum, come invece vi è nelle procedure concorsuali che trovano fondamento nella sospensione dei pagamenti dei crediti anteriori nel concordato ex art. 100 del CCII.

A tale più formale posizione si contrappongono altri due orientamenti che paiono maggiormente in linea con lo spirito propositivo che anima l’intero contesto della composizione negoziata. Il Tribunale di Ivrea del 24 dicembre 2025, dopo aver dato atto del contrasto applicativo, che individua e qualifica come “impostazione funzionale” e “impostazione rigorista”, dichiara di conformarsi all’orientamento del Tribunale di Milano 24 gennaio 2025 in chiave testuale, aggiungendo che “la rigida applicazione delle pratiche degli Enti previdenziali non può condurre, per ragioni sistematiche, al paradosso di disapplicare le seconde (nella specie l’Istituto della composizione negoziata), vanificandone così le ragioni che hanno condotto alla loro introduzione”. Si prende così atto del vero vulnus dell’approccio rigoristico nella parte in cui evidenzia come “l’impossibilità del riconoscimento in sede cautelare dei presupposti affinché l’INPS rilasci il relativo DURC determinerebbe nella specie – ma di fatto in tutti i casi più frequenti di indebitamento con l’ente previdenziale – il sicuro insuccesso dell’Istituto della Composizione negoziata della crisi”.

Così posta la questione, giunge alla conclusione che, in un’ottica di interpretazione costituzionalmente orientata, la normativa dell’INPS sia destinata a degradare rispetto alla norma della composizione negoziata. Ciò non significa, però, che il Tribunale ritenga gli interessi dell’ente pubblico deteriori rispetto a quelli protetti dalla composizione, atteso che è sempre necessario un ponderato contemperamento di questi interessi, valorizzando da un lato la ragionevolezza del piano di risanamento al vaglio dell’esperto e, dall’altro, la prospettiva di un integrale soddisfacimento del creditore pubblico, ancorché mediante un piano di rientro rateale.

Sulla stessa falsariga, anche qui con richiamo aderente alla giurisprudenza meneghina, è il provvedimento del Tribunale di Castrovillari 27 ottobre 2025 che, per vero, non contiene altri spunti di interesse, se non la conferma della realizzazione del punto di equilibrio tra l’essenzialità del DURC ai fini della continuità (tanto più che si trattava di azienda edile) e la mancanza di pregiudizio per l’ente, posto che nel piano di risanamento era previsto il pagamento integrale dei contributi.

A commento di quanto sopra rappresentato deve darsi atto di un prevalente favor per le ragioni dell’imprenditore che appare sicuramente convincente. Vero è che la norma non prevede un’espressa disciplina, ma non può sottacersi che il mancato diretto richiamo alla “concorsualità” può trovare ingresso in chiave interpretativa, in considerazione del fatto che la composizione negoziata conosce “regole concorsualistiche” nel perimetro delle parentesi giurisdizionali (si pensi alla vendita “autorizzata” dell’azienda ex art. 22 del CCII), ma soprattutto perché, ragionando diversamente, si determinerebbe un’insolita differenziazione all’interno di percorsi che tendono entrambi alla conservazione della continuità aziendale e al tentativo di risanamento.

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