Niente piano di ristrutturazione per l’impresa cancellata
La preclusione è espressa solo per concordato minore, concordato preventivo e accordi di ristrutturazione ma per la Cassazione è una svista
Il perimetro di applicazione del divieto posto dall’art. 33 ultimo comma del DLgs. 14/2019 (CCII) per l’imprenditore cancellato dal Registro delle imprese risulta ancora controverso.
Si è posta in giurisprudenza, in particolare, la questione se la mancata menzione, nell’art. 33 comma 4 del CCII, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione di cui agli artt. 64-bis e ss. del CCII, comporti l’ammissibilità o meno della domanda di accesso alla relativa procedura da parte dell’imprenditore cancellato dal Registro delle imprese.
Tale accesso, infatti, risulterebbe precluso espressamente solo con riguardo alle procedure di concordato minore, di concordato preventivo e di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
La tesi favorevole è basata su un approccio letterale (formale), stante la mancata menzione della procedura nella predetta norma ed appare oggi minoritaria.
In senso contrario, invece, rilevano, in primis, argomentazioni di carattere sistematico: le procedure elencate dalla norma risultano accomunate all’interno della categoria degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza ex art. 2 lett. m-bis) del CCII.
In dottrina, in verità, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione viene considerato uno strumento intermedio tra gli accordi di ristrutturazione e il concordato preventivo, attraverso il quale l’imprenditore commerciale “non minore”, in stato di crisi o insolvenza, può chiedere l’omologazione di un piano di ristrutturazione nel quale i creditori possono essere soddisfatti anche in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. e all’ordine delle cause legittime di prelazione (come negli accordi di ristrutturazione e a differenza del concordato preventivo), a condizione che gli stessi siano divisi in classi, secondo criteri di omogeneità di posizione giuridica e interessi economici (come nel concordato preventivo e a differenza degli accordi di ristrutturazione), e purché sia raggiunta l’unanimità delle classi (peculiarità del PRO), fermo al loro interno il criterio della maggioranza e salvo il meccanismo omologatorio del c.d. cram-down del creditore dissenziente che contesti la convenienza della proposta, quando il credito risulti soddisfatto in misura non inferiore rispetto all’ipotesi dell’apertura della liquidazione giudiziale.
Anche sotto il profilo della “libertà gestionale” nel compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, lo status dell’imprenditore che abbia proposto la domanda di accesso al PRO si colloca in posizione intermedia tra gli accordi di ristrutturazione e il concordato preventivo.
Considerato, altresì, come in dottrina e nella giurisprudenza sia discussa l’ammissibilità di un PRO di natura liquidatoria, ne consegue che anche la funzione di risanamento attribuita all’istituto verrebbe a stridere con il suo utilizzo da parte di un imprenditore già cessato e cancellato dal Registro delle imprese.
Rileva, infine, la interscambiabilità delle domande di accesso al PRO e al concordato preventivo, sancita dall’art. 64-quater del CCII.
A conferma di tali conclusioni muove anche la giurisprudenza di legittimità, per la quale si registra l’intervento della Corte di Cassazione, con sentenza n. 19456 del 12 giugno 2026, che ha enunciato il principio di diritto secondo il quale la domanda di accesso al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione di cui all’art. 64-bis del DLgs. 14/2019 presentata dall’imprenditore cancellato dal Registro delle imprese è inammissibile, in forza del principio generale espresso dall’art. 33 comma 4 del CCII.
La scelta consapevole di cessare l’attività, con conseguente cancellazione dal Registro delle imprese, preclude ipso facto l’utilizzo di uno strumento di risoluzione della crisi d’impresa, come ad esempio il concordato preventivo, per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare (Cass. nn. 21286/2015, 12045/2020 e 20616/2021).
Secondo i giudici, quindi, l’omesso richiamo del PRO tra gli altri istituti contemplati nell’ultimo comma dell’art. 33 del CCII appare una semplice “svista” del legislatore, la quale andrebbe colmata ricorrendo ai criteri ermeneutici dell’interpretazione estensiva della norma in chiave sistematica.
A margine di tali argomentazione la Cassazione precisa altresì come debba intendersi, invece, di natura eccezionale – e quindi non applicabile analogicamente o estensivamente – il principio espresso dal primo comma dell’art. 33 del CCII, che consente l’apertura della procedura liquidatoria entro un anno dalla cessazione dell’attività del debitore, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo, poiché integra, per finalità di tipo pubblicistico, una fictio iuris di persistenza in vita di un’impresa.
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