Dall’INAIL indicazioni sull’Accordo in materia di sicurezza sociale tra Italia e Moldova
L’Istituto fa il punto sulle prestazioni economiche collegate agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali
Con la circolare n. 34/2026, l’INAIL ha fornito alcune indicazioni di carattere operativo in merito all’Accordo tra l’Italia e la Moldova firmato il 31 ottobre 2024, con cui vengono coordinate le legislazioni previdenziali e assicurative dei due Paesi, garantendo la parità di trattamento e la portabilità dei diritti.
In via preliminare, si ricorda che per la Repubblica italiana il campo di applicazione oggettivo dell’Accordo ricomprende:
- le prestazioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti (IVS) previste dall’Assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla Gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall’INPS;
- le rendite e le altre prestazioni dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale gestite dall’INAIL.
Invece, per la Moldova, l’Accordo si applica alla pensione per limite d’età, alla pensione di disabilità causata da una malattia generale, alla pensione e indennità di disabilità causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale e, infine, alla pensione per i superstiti.
Ciò premesso, l’INAIL evidenzia che, per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l’Accordo ricomprende esclusivamente le prestazioni in denaro, prevedendo la trasferibilità dei trattamenti delle rendite e delle prestazioni in denaro in favore di tutti i cittadini che hanno prestato e prestano la loro attività lavorativa in Italia o nella Repubblica di Moldova.
In particolare, si precisa che le predette prestazioni in denaro sono corrisposte direttamente agli aventi diritto, ovunque essi risiedano, dall’Istituzione competente nella valuta nazionale dello Stato che effettua il pagamento, secondo la legislazione che quest’ultimo applica.
L’INAIL, in qualità di Istituzione competente, procederà a pagare le somme al beneficiario con bonifico sul conto indicato.
Per quanto riguarda le prestazioni economiche per malattie professionali indennizzabili secondo la legislazione nazionale di Italia e Moldova e inserite nella lista stabilita di comune intesa, queste sono dovute dall’Istituzione dello Stato nel cui territorio è stata esercitata da ultimo una lavorazione che per sua natura comporta il rischio dell’insorgenza della malattia professionale.
Con l’occasione, l’INAIL chiarisce che qualora un lavoratore dipendente, al quale è stata corrisposta in uno dei due Stati una prestazione economica per una malattia professionale, chieda ulteriori prestazioni per la stessa malattia nell’altro Stato, l’Istituto assicuratore del primo Paese rimarrà competente per la concessione di ulteriori prestazioni. Tuttavia, se detto lavoratore è stato successivamente occupato nell’altro Stato in una lavorazione che comporti lo stesso rischio per il quale ha ottenuto la prima prestazione, le ulteriori prestazioni economiche sono a carico dell’Istituto assicuratore di quest’ultimo Stato.
Inoltre, l’INAIL evidenzia che nel caso in cui, per la valutazione del grado di disabilità, la legislazione di uno Stato preveda che siano presi in considerazione gli infortuni sul lavoro avvenuti anteriormente, si terrà conto degli infortuni sul lavoro verificatisi anteriormente sotto la legislazione dell’altro Stato.
Per quanto concerne invece gli accertamenti e i controlli sanitari che vengono effettuati per l’applicazione della legislazione di uno Stato e che riguardano persone che risiedono o soggiornano nel territorio dell’altro Stato, nella circolare in commento si chiarisce che devono essere disposti dall’Istituzione competente del luogo di residenza o di soggiorno, su richiesta dell’Istituzione competente e a carico di questa.
In seguito, l’Istituzione dello Stato di residenza o di soggiorno della persona interessata che ha effettuato le visite mediche trasmetterà la richiesta di rimborso per le relative spese all’Istituzione competente dell’altro Stato tramite l’apposito formulario.
Infine, si rende noto che l’Istituto assicuratore di uno Stato che ha pagato una prestazione non dovuta o in eccesso può chiedere all’Istituzione competente dell’altro Stato, che paga una prestazione allo stesso beneficiario, di trattenere l’importo non dovuto o pagato in eccesso dalle somme dovute al predetto beneficiario.
L’Istituzione competente dell’altro Stato tratterrà tale importo alle condizioni e nei limiti previsti dalla propria legislazione e trasferirà l’ammontare trattenuto all’Istituzione che ha pagato la prestazione non dovuta o in eccesso.
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