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LETTERE

Perché solo i revisori della sezione A possono certificare il bonus R&S?

Sabato, 12 gennaio 2019

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Gentile Redazione,
vorrei segnalare una stortura legislativa, che può creare un danno ad alcuni colleghi e che sta passando all’ombra delle attuali emergenze fiscali come la fattura elettronica.

Si tratta della previsione, inserita nella legge di bilancio 2019, per cui “ai fini del riconoscimento del credito d’imposta” ricerca e sviluppo, “l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa, devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti”.

La legge, però, a differenza di quanto già previsto precedentemente e con effetto per di più retroattivo già dall’esecrcizio 2018, stabilisce che “per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti iscritto nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”.

Ora, il DLgs. 39/2010 stabilisce che “i soggetti iscritti nella «Sezione A» e nella «Sezione B» del Registro, sono in ogni caso tenuti agli obblighi di comunicazione e di aggiornamento del contenuto informativo ai sensi dell’articolo 7, ad osservare gli obblighi in materia di formazione continua, nonché al pagamento del contributo annuale di iscrizione”, equiparando di fatto le due sezioni, tanto più che la transizione dalla sezione “B” alla sezione “A” non prevede alcun obbligo contributivo o formativo aggiuntivo.

Il MEF, infatti, nella pagina delle FAQ sulla revisione legale, dichiara che “il revisore iscritto nella «Sezione B» è un soggetto regolarmente iscritto al registro dei revisori legali ed è tenuto agli obblighi di formazione continua. Quale soggetto legalmente abilitato all’esercizio della revisione legale può, in ogni momento, assumere un incarico di revisione legale o collaborare allo svolgimento di incarichi di revisione presso una società di revisione legale”.

La distinzione tra le sezioni “A” e “B”, dunque, è legata esclusivamente allo svolgimento di incarichi di revisione legale, e non incide sullo status di revisore regolarmente iscritto.
Tra l’altro, lo stesso Ministero dell’Economia e delle finanze afferma che “non è, invece, revisione legale l’attività di mero controllo contabile svolto senza la rilevazione di tutti gli elementi probativi richiesti per un incarico di «revisione legale» e senza l’obbligo di far ricorso alle procedure di revisione previste dal decreto legislativo 39 del 2010” e che “non costituiscono, inoltre, revisione legale attività quali la certificazione di crediti d’imposta a fini fiscali”.

Alla luce di ciò non si comprende il motivo per cui la legge statale debba imporre una limitazione allo svolgimento di tale attività di certificazione ai professionisti revisori legali regolarmente iscritti al registro dei revisori, ma nella sezione “B”.

Il pericoloso paradosso è che alla nostra professione non solo non vengono riconosciute attività riservate o ad esclusivo appannaggio, ma che addirittura sono poste limitazioni allo svolgimento di atti che sono tipici e caratteristici.


Fabio Zambelli
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona

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