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LAVORO & PREVIDENZA

In materia di sicurezza sul lavoro anche il committente è responsabile

I giudici di legittimità tendono verso l’adozione di un’accezione sostanziale dell’espressione «datore di lavoro», sulla scorta del principio di effettività

/ Giada GIANOLA

Mercoledì, 11 settembre 2019

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Con la sentenza n. 22539 depositata ieri, la Cassazione chiarisce un importante principio in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro stabilendo che, in presenza di un appalto, le imprese committenti non sono esonerate dall’obbligo di predisporre tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica e la salute dei lavoratori nel posto di lavoro.

Alla base della vicenda vi è l’infortunio di un lavoratore, dipendente e socio di una società cooperativa, che aveva reso la propria prestazione come carrellista esperto in esecuzione di un contratto di appalto di servizio di facchinaggio tra il suo datore di lavoro e l’impresa committente del servizio. Il lavoratore, dopo essersi accorto, mentre spostava dei pallett su cui erano impilati dei sacchi di sementi,

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