ACCEDI
Sabato, 5 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Biglietti per gli spettacoli sportivi senza scontrino elettronico

/ REDAZIONE

Sabato, 18 gennaio 2020

x
STAMPA

Una società che organizza gare e tornei di calcio non è soggetta all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica di cui all’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015 per i corrispettivi documentati mediante i titoli di accesso agli spettacoli sportivi.

È quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 7 pubblicata ieri.
Già con le precedenti risposte nn. 506/2019 e 535/2019, l’Agenzia aveva chiarito che le prestazioni spettacolistiche sono escluse dai nuovi obblighi in tema di corrispettivi telematici in quanto le stesse sono certificate mediante titoli di accesso, i cui dati sono trasmessi alla SIAE e successivamente messi a disposizione dell’Anagrafe tributaria ai sensi del DM 13 luglio 2000.

Pertanto, anche se il DM 10 maggio 2019 non annovera le prestazioni spettacolistiche tra quelle esonerate dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, tali operazioni devono considerarsi escluse dai nuovi obblighi in virtù della specifica disciplina ad esse applicabile.

L’obbligo di invio telematico sussiste, invece, per i corrispettivi delle attività “accessorie”, diverse dai biglietti di ingresso agli spettacoli, tradizionalmente documentati mediante scontrino o ricevuta fiscale (si veda “Attività di spettacolo escluse dai corrispettivi telematici” dell’11 dicembre 2019).

TORNA SU