Incluse nell’assegnazione le spese di registrazione dell’ordinanza di espropriazione del credito
Ove il giudice dell’esecuzione, all’esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, pronunci ordinanza di assegnazione contenente l’espresso addebito al debitore esecutato:
- non solo dei crediti posti in esecuzione;
- nonché delle spese di precetto ed esecuzione;
- ma anche delle spese di registrazione dell’ordinanza stessa,
il relativo importo deve ritenersi ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell’art. 95 c.p.c., sicché esso può essere preteso dal creditore in sede di escussione del terzo, entro i limiti di capienza del credito assegnato.
Di conseguenza, sussiste difetto di interesse del creditore procedente a ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore per le indicate spese di registrazione, avendo egli già conseguito la piena soddisfazione nei confronti di quest’ultimo, direttamente in sede esecutiva.
Questo è il principio di diritto sancito dalla Cassazione nell’ordinanza n. 1004, depositata ieri.
Inoltre, la Corte conclude affermando che, posto che il provvedimento di liquidazione delle spese dell’esecuzione implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, ove le suddette spese restino insoddisfatte, sono irripetibili dal creditore.
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