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Cessione d’azienda con trasferimento del credito IVA

/ REDAZIONE

Sabato, 1 agosto 2020

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Con l’ordinanza n. 16492 depositata ieri, la Corte di Cassazione ha statuito che è trasmissibile il credito IVA anche nell’ambito di una cessione d’azienda.
Nel sistema normativo vigente, l’art. 5 comma 4-ter del DL 70/1988 contempla la possibilità di cedere il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale, senza che sia necessario, in alcun modo, che esso si sia già consolidato in una richiesta di rimborso (ex multis, Cass. n. 20415 del 1° agosto 2018).

Inoltre, la Suprema Corte rileva come la cessione di un’azienda (o di un ramo d’azienda) comporti per legge (art. 2558 c.c.) la cessione dei rapporti e (art. 2559 c.c.) dei crediti relativi al suo esercizio, ivi compresi i crediti d’imposta vantati dal cedente nei confronti dell’erario.

Di riflesso, ne consegue che il cedente, trasferendo l’azienda, perde ogni legittimazione, mentre l’intera posizione resta traslata sul cessionario, che, dunque, può utilizzare il credito in detrazione ovvero chiedere il rimborso dell’imposta. Non è ostativa, al riguardo, la diversità dei soggetti passivi coinvolti, se si considera l’avvenuto trasferimento dell’intera posizione nell’ambito della cessione d’azienda.

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