Pex francese per le società italiane
La differenza tra l’imposta ordinaria e quella sul 12% della plusvalenza passa però ancora per la strada della richiesta di rimborso
La normativa fiscale francese prevede, in più casi, la tassazione dei non residenti per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società con sede in Francia.
Secondo l’art. 244-bis A comma 2, lett. b) del code général des impôts, sono soggette a imposizione in Francia le plusvalenze realizzate dalle persone giuridiche, di qualunque tipo, la cui sede sociale non si trova in Francia, ma limitatamente alle azioni o quote che, a vario genere, sono detenute in organismi il cui attivo è investito prevalentemente in immobili.
Il successivo art. 244-bis B del codice prevede, però, che le plusvalenze realizzate su altre partecipazioni (menzionate all’art. 164 comma 1 lett. f) siano imponibili in Francia se il cedente è una persona fisica non residente in Francia o una persona ...
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