Contratto di solidarietà ammissibile nell’ambito di una procedura di mobilità
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9307, depositata ieri, 7 aprile 2021, ha chiarito i rapporti esistenti tra il contratto di solidarietà difensivo e le procedure di mobilità.
Nel caso di specie, nel secondo grado di giudizio, era stato dichiarato illegittimo il contratto di solidarietà di tipo difensivo stipulato tra le parti, per effetto del quale al lavoratore era stato ridotto l’orario di lavoro e diminuita la retribuzione, in quanto convenuto nell’ambito di una procedura di mobilità già avviata dall’azienda in riferimento a settori parzialmente coincidenti e per le stesse esigenze.
Per la Corte d’Appello, dunque, l’illegittimità del contratto derivava dalla circostanza che lo stesso fosse inserito nell’ambito di una procedura di mobilità ancora efficace.
La decisione assunta dai giudici di legittimità è invece nel senso opposto: nella sentenza in commento è stato affermato che un contratto di solidarietà, che consiste in un accordo collettivo aziendale finalizzato a fronteggiare situazioni di esubero del personale attraverso la riduzione dell’orario di lavoro, può legittimamente intervenire nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo.
Non è invece ammesso il contrario, vale a dire durante la vigenza di un contratto di solidarietà difensivo non può essere avviata alcuna procedura di riduzione di personale, ciò in quanto, in quest’ultimo caso, il licenziamento si porrebbe in contrasto con le specifiche finalità sottese alla stipula di un contratto di solidarietà, volte a evitare riduzioni di personale.
Nella prima ipotesi, invece, come avvenuto nel caso di specie, la procedura di mobilità in precedenza avviata può non essere sufficiente a fronteggiare successivi esuberi di personale, dovuti al peggioramento della crisi economica dell’azienda, con la conseguente necessità di ricorrere allo strumento del contratto di solidarietà.
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