Per il bike sharing la certificazione dei corrispettivi è obbligatoria
Con la consulenza giuridica n. 5 pubblicata ieri, 13 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che per il servizio di bike sharing sussiste l’obbligo di certificazione dei corrispettivi, non potendo essere applicabile alcun esonero dall’adempimento né in ragione della ripetitività o scarsa rilevanza fiscale delle operazioni, né per il fatto che detto obbligo possa risultare gravoso.
Il caso esaminato riguarda il servizio di bike sharing fruibile tramite app oppure tessera, il cui corrispettivo, a consumo o sotto forma di abbonamento, viene addebitato sulla carta di pagamento dell’utente al raggiungimento di un importo prestabilito e dopo un periodo di tempo prefissato.
A tal riguardo, richiamando la propria precedente prassi (risposta a interpello n. 396/2019 e risoluzione n. 478/2008), l’Agenzia ha ricordato che la fattispecie in esame rappresenta un “servizio complesso” (comprensivo della locazione onerosa delle biciclette, della manutenzione, della gestione dei veicoli ecc.), non rientrante nei casi di esonero individuati dal DM 10 maggio 2019. Deve confermarsi, quindi, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi o, in alternativa, di emissione della e-fattura.
In un’ottica di semplificazione, l’Agenzia suggerisce di avvalersi della fatturazione differita, emettendo un solo documento per più operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello del pagamento (art. 21 comma 4 lett. a) del DPR 633/72), a fronte di accordi con gli utenti che prevedano addebiti nello stesso mese al raggiungimento di determinate soglie. Ulteriore soluzione, parimenti legittima, potrebbe consistere nell’utilizzo di abbonamenti “precaricati con somme cui attingere per l’addebito dei vari importi”. In tal caso, qualora sia usufruibile solo il servizio di bike sharing, il momento rilevante ai fini IVA sarà quello della ricarica (cfr. risposta a interpello n. 52/2022).
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