Esonero dalla certificazione fiscale per il commercio elettronico indiretto di fiori
La cessione di beni tramite un sito internet, canali mobile, app o numero verde, a cui segue la consegna fisica della merce da parte del soggetto incaricato dal venditore, è assimilata alle vendite per corrispondenza. Di conseguenza, è applicabile l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi. Si tratta del chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 416 pubblicata ieri, 5 agosto 2022.
Il caso esaminato riguarda una società che raccoglie ordini di omaggi floreali, tramite i predetti canali (internet, app, ecc.). Gli ordini sono trasmessi a un fiorista che consegna l’omaggio al destinatario indicato dal cliente. A tale proposito, il venditore ha chiesto se le predette operazioni rientrino fra le vendite per corrispondenza, con quanto ne consegue in merito agli obblighi di documentazione IVA.
L’Agenzia delle Entrate si è espressa in senso favorevole osservando che, nel commercio elettronico indiretto, rientrano quelle operazioni in cui la transazione commerciale avviene per via telematica, ma il bene è consegnato al domicilio del cliente tramite i canali tradizionali (es. vettore). Ai fini IVA, queste operazioni sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura, se non richiesta dal cliente (art. 22 del DPR 633/72), né a quello di certificazione fiscale (art. 2 comma 1 lett. oo) del DPR 696/96) e dei corrispettivi telematici (art. 1 comma 1 lett. a) del DM 10 maggio 2019).
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