IVA al 10% per gli integratori alimentari in base alla classificazione doganale
Nelle risposte a interpello n. 561, 562 e 563 pubblicate ieri, 18 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito all’aliquota IVA per gli integratori alimentari classificati alla voce 21.06.90 (ex 2107) della Nomenclatura Combinata.
Al riguardo, si ricorda che gli integratori alimentari non sono prodotti che di per sé beneficiano dell’aliquota ridotta, poiché non risultano espressamente previsti in alcuna delle parti della Tabella A allegata al DPR 633/72; tale agevolazione deve essere riconosciuta caso per caso, sulla base del parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e monopoli, che ne analizza la composizione.
Richiamando i precedenti di prassi (cfr., tra le tante, le risoluzioni nn. 153/2005, 290/2008 e 383/2008, nonché le risposte a interpello nn. 121/2022 e 226/2022), l’Agenzia sottolinea che per le diverse tipologie di integratori alimentari esaminate l’aliquota applicabile dipende dalla classificazione doganale nella suddetta voce 21.06.90 (“Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”), che corrisponde alla voce doganale 21.07 della Tariffa in vigore fino al 31 dicembre 1987, richiamata dal n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.
In virtù di tale classificazione, l’aliquota del 10% è stata riconosciuta anche nei casi in esame, con riferimento sia all’integratore alimentare volto a migliorare il benessere di unghie e capelli sia a quello che contribuisce a ridurre la stanchezza sia, infine, all’integratore per mantenere normali i livelli di glucosio nel sangue.
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