Soggetta a IVA l’esportazione con furto della merce in Italia
Con ordinanza n. 37271 depositata ieri, 20 dicembre 2022, la Corte di Cassazione afferma che, in caso di furto della merce destinata all’esportazione, se la sottrazione è avvenuta in territorio italiano, dopo la consegna al vettore incaricato del prelievo presso il produttore, l’operazione si considera comunque compiuta e, pertanto, assoggettabile a IVA.
Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate contestava alla società acquirente che aveva subito il furto l’applicazione del regime di non imponibilità, in ragione del mancato passaggio fisico della merce dalla frontiera doganale.
Al riguardo, si ricorda che le esportazioni sono non imponibili ex art. 8 comma 1 lett. a) del DPR 633/72, in quanto l’immissione in consumo del bene avviene nello Stato c.d. “di destinazione” e, pertanto, l’imposta viene di regola assolta in quest’ultimo Stato. In questo senso, “costituisce condizione indispensabile” per l’applicazione del suddetto regime “la circostanza che il bene esca fisicamente al di fuori del territorio dell’UE” (cfr., per tutte, Cass. n. 11112/2022).
Richiamando la Corte di Giustizia Ue 14 luglio 2005 causa C-435/03, la Cassazione precisa inoltre che il furto della merce non può giustificare la non imponibilità di un’operazione che – benché senza colpa della contribuente – non si è realizzata. Piuttosto, si pone “l’esigenza di adeguare il trattamento fiscale di un’operazione” riconducibile agli artt. 1 e 2 del DPR 633/72, nell’assunto che, a fronte della scoperta del furto, la cessione diviene “interna” e la fattura andrebbe rettificata con addebito dell’imposta alla cessionaria.
Nell’ipotesi considerata, si è pertanto concluso che la cessione sarebbe stata non imponibile agli effetti dell’IVA solo se la merce fosse stata trasportata fuori dai confini dell’Ue.
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