Aliquota IVA del 4% per i germogli di verdure sulla zolla edibile
Con la risposta a interpello n. 7 pubblicata ieri, 10 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’aliquota IVA applicabile alle cessioni di germogli di verdure e della zolla edibile sulla quale sono radicati.
Nel caso di specie, la società istante ha ottenuto il parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, che ha classificato i prodotti in esame nel Capitolo 7 della Nomenclatura combinata tra le piante commestibili e, più esattamente, nelle sottovoci NC 0704 9090 e NC 0708 9000.
Al riguardo, si è rilevato che il n. 5) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72 prevede l’aliquota del 4% per i beni individuati nelle voci doganali 07.01, 07.03 e 07.04 della Tariffa in vigore al 31 dicembre 1987, che comprendono “ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati”. Le voci doganali richiamate dalla disposizione corrispondono alle voci da 07.01 a 07.08, parte della 07.11 e 07.12 della Nomenclatura combinata attualmente in vigore.
Sulla base di tale inquadramento, nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l’aliquota IVA del 4% con riferimento alle cessioni dei beni a base di “Crescione, Tatsoi, Pack-Choi, Mizuna, Mustard e Trifoglio rosso”.
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