Il rimborso IVA spetta anche se l’identificazione diretta è tardiva
Per la Cassazione, ancorché obbligatoria, l’identificazione ai fini IVA ha natura meramente formale
Sulla base di quanto sancito dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 2746 pubblicata ieri, l’identificazione diretta ai fini IVA effettuata tardivamente non preclude il rimborso dell’imposta assolta in Italia dal soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, a patto che:
- l’autorità fiscale sia messa nelle condizioni di verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali per la spettanza del rimborso;
- la domanda non persegua finalità fraudolente o abusive;
- l’identificazione sia effettuata entro un termine ragionevole, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto e delle giustificazioni fornite dal soggetto passivo.
La fattispecie esaminata riguarda una società, con sede in Portogallo, che aveva presentato istanza di rimborso ex art. 38-bis2 del DPR 633/72 ...
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