Per fruire dell’esonero dalla garanzia si può rinunciare al rimborso IVA trimestrale
L’Agenzia ha fornito il chiarimento in una fattispecie in cui il rimborso è risultato di fatto in fase di esecuzione
Con la risposta a interpello n. 217 pubblicata ieri, 16 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla possibilità di rinuncia alla richiesta di rimborso del credito IVA trimestrale per fare confluire tale eccedenza detraibile nella dichiarazione IVA alla quale apporre il visto di conformità, in modo da beneficiare così dell’esonero dalla presentazione della garanzia patrimoniale.
Nel caso di specie, una società identificata direttamente ai fini IVA in Italia ha presentato, nel 2020, il modello IVA TR relativo al terzo trimestre, senza apposizione del visto di conformità. Tale soggetto passivo ha ricevuto la conferma, dal Centro operativo di Pescara, del completamento della procedura di rimborso e, nel 2022, la richiesta della garanzia bancaria necessaria per
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