Optional di auto in uso promiscuo privi di impatto sul fringe benefit
Le somme trattenute a carico dei dipendenti per tali accessori non riducono il valore del fringe benefit tassato
Le somme trattenute dal datore di lavoro in capo ai dipendenti per optional aggiuntivi, richiesti dagli stessi dipendenti, sui veicoli concessi in uso promiscuo, non essendo ricompresi nella valorizzazione delle tabelle ACI, non riducono il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione ai sensi dell’art. 51 comma 4 lettera a) del TUIR. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 233 di ieri, 9 settembre, precisando che, in tal caso, eventuali somme corrisposte dal dipendente per l’acquisto degli optional dovranno essere trattenute dall’importo netto corrisposto in busta paga.
Nella fattispecie, la società concede ai propri dipendenti, a titolo gratuito, il godimento di veicoli in uso promiscuo, offrendo agli stessi la possibilità di richiedere alcuni optional per detti veicoli, con pagamento del relativo prezzo mediante trattenuta in busta paga. Il costo degli optional sarebbe, quindi, a pieno carico dei dipendenti interessati.
Chiede quindi se le somme eventualmente trattenute ai dipendenti per gli optional dagli stessi richiesti sui veicoli assegnati in uso promiscuo debbano essere sottratte o meno dalla base imponibile del reddito di lavoro dipendente.
L’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, come modificato dalla legge di bilancio 2025, dispone che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% (20% o 30% in determinati casi) dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’ACI, “al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente”.
L’Agenzia rileva che la modifica normativa introdotta dalla legge di bilancio 2025 conferma, dunque, la tassazione forfetaria dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, seppur graduata in ragione della tipologia di alimentazione del veicolo.
Nella C.M. n. 326/97 (§ 2.3.2.1) è stato chiarito che la determinazione del valore imponibile sulla base del totale del costo di percorrenza esposto nelle tabelle ACI costituisce una determinazione dell’importo da assoggettare a tassazione del tutto forfetaria, che prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente, essendo irrilevante, quindi, che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’ACI.
Inoltre, “il datore di lavoro, oltre a concedere la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, può fornire, gratuitamente o meno, altri beni o servizi, ad esempio, l’immobile per custodire il veicolo, etc., beni e servizi che andranno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente”; “se il dipendente corrisponde delle somme (con il metodo del versamento o della trattenuta) nello stesso periodo d’imposta, per la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo che il datore di lavoro gli ha concesso, tali somme devono essere sottratte dal valore del veicolo stabilito presuntivamente dal legislatore” (cfr. anche circ. n. 1/2007, § 17.1).
Tanto premesso, l’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 233, rappresenta che la disposizione contenuta nell’art. 51 comma 4 lettera a) del TUIR, nella parte in cui prevede che il valore dei veicoli concessi ad uso promiscuo è assoggettato a tassazione “al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente”, deve intendersi riferita, come si evince dalla citata C.M. n. 326/97, non a tutte le somme trattenute al lavoratore o versate dallo stesso, a vario titolo, in relazione al veicolo assegnato, ma solo a quelle eventualmente richieste dal datore per l’uso a fini personali del veicolo stesso, determinate sulla base delle tabelle ACI.
La disposizione disciplina, infatti, esclusivamente la determinazione forfetaria del valore da assoggettare a tassazione del veicolo nell’ipotesi in cui lo stesso sia concesso in uso promiscuo al dipendente, ancorandola al costo chilometrico d’esercizio individuato in base alle tabelle ACI. Nella determinazione di tali valori, l’ACI tiene conto dei costi annui non proporzionali alla percorrenza, ovvero di tutti i costi che in ogni caso l’automobilista deve sostenere, indipendentemente dal grado di utilizzazione del veicolo, e dei costi annui proporzionali alla percorrenza, ovvero dei costi che direttamente o indirettamente sono connessi al grado di utilizzazione del veicolo stesso. Pertanto, non rientrano nella determinazione di tale valore eventuali optional.
Dunque, nell’ipotesi in cui il dipendente versi delle somme per la fruizione di altri benefit legati al veicolo concesso in uso promiscuo, le stesse non potranno essere portate in diminuzione del valore del veicolo forfetariamente determinato in base al costo di percorrenza riportato nelle tabelle ACI.
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