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Anche l’infedeltà della dichiarazione integrativa può costituire reato

/ REDAZIONE

Venerdì, 24 marzo 2023

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La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 10726/2023, ha precisato che anche le dichiarazioni integrative ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA rientrano nel campo applicativo dell’art. 4 del DLgs. 74/2000, qualora introducano elementi attivi non conformi a quelli effettivi o elementi passivi inesistenti (o “fittizi”) con superamento delle soglie di punibilità.

Nell’art. 4 del DLgs. 74/2000, infatti, la locuzione “in una delle dichiarazioni annuali” fa espressamente riferimento non a una sola dichiarazione, ma a una pluralità di atti dichiarativi, pur sempre riferiti al medesimo anno di imposta.
Il tenore letterale della norma consente di ricomprendere nel perimetro della fattispecie non solo la prima dichiarazione fiscale, ma anche quelle successive, integrative della prima, che intervengano entro il termine finale previsto per la presentazione della dichiarazione annuale.

Diversamente ragionando sarebbe sufficiente per ogni contribuente presentare prima una dichiarazione veritiera e poi, in relazione al medesimo anno di imposta, una dichiarazione integrativa assolutamente falsa, in quanto indicante operazioni e dati economici non corrispondenti a quelli reali.

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