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Soggetta a IVA la prestazione del veterinario all’ente pubblico in regime di convenzione

/ REDAZIONE

Martedì, 18 luglio 2023

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L’operatore economico privato, anche quando svolge, in regime di convenzione, attività rientranti nelle finalità istituzionali di un ente pubblico, agisce in veste di soggetto passivo IVA, con la conseguenza che la relativa attività va assoggettata ad imposta. È quanto emerge dall’ordinanza della Cassazione n. 20524 depositata ieri.

Nel caso specifico, un veterinario libero professionista aveva svolto la propria attività a favore di un’azienda sanitaria provinciale nell’ambito dei piani di eradicazione della tubercolosi e della brucellosi e aveva emesso fatture all’ente in esenzione IVA.

La Suprema Corte, tuttavia, esclude che le prestazioni in parola possano beneficiare del regime di esenzione ex art. 10 comma 1 n. 18) del DPR 633/72. In ambito IVA, infatti, i termini delle esenzioni vanno interpretati restrittivamente. Inoltre, l’esenzione richiamata può applicarsi, sotto il profilo oggettivo, esclusivamente alle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, restandone quindi escluse le prestazioni dei veterinari, seppure rese a fini di profilassi funzionale alla tutela della salute pubblica.

L’attività del veterinario non può neppure considerarsi fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4 comma 5 del DPR 633/72, dato che tale esclusione riguarda i soli enti pubblici e implica che l’attività sia esercitata dall’ente medesimo, mediante i propri dipendenti, e in veste di pubblica autorità.

Nel caso specifico, invece, il veterinario, pur avendo operato in regime di convezione e nell’ambito di attività rientranti nelle finalità istituzionali dell’ente, aveva agito in qualità di professionista esterno, in forza di un contratto di prestazione d’opera di diritto privato.

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