La denominazione della società tra professionisti deve comprendere «STP»
È possibile aggiungere l’indicazione di società benefit o l’abbreviazione «SB»
Con il Pronto Ordini n. 140/2023 il CNDCEC ha risposto a un quesito dell’Ordine di Ascoli Piceno nel quale si chiedeva se una srl società benefit costituita da professionisti iscritti, tra l’altro, nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per l’esercizio dell’attività professionale dei soci potesse essere contraddistinta da una denominazione senza indicazione di STP o di società tra professionisti ed essere comunque iscritta come STP.
Il CNDCEC ricorda, innanzi tutto, che, ai sensi dell’art. 10 comma 5 della L. 183/2011, la denominazione sociale della STP, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti.
A seconda dei casi:
- la STP è tenuta a indicare nell’atto costitutivo la propria ragione ...