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Rimborsabile l’IVA versata in eccesso per operazioni in split payment

/ REDAZIONE

Sabato, 23 dicembre 2023

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Con risposta a interpello n. 482 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato le modalità di recupero dell’IVA versata in eccesso mediante il meccanismo dello split payment.

Nella fattispecie, un Comune, fruendo dei contributi di cui all’art. 1 commi 567-580 della L. 234/2021, aveva provveduto alla definizione in via transattiva di debiti commerciali con i relativi fornitori.
A seguito dei pagamenti, l’ente aveva versato l’IVA direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72.
In mancanza di note di credito dai fornitori, però, l’imposta era stata calcolata sull’importo risultante dalle fatture originarie, ante transazione, anziché sul credito effettivamente pagato. Si è posto quindi il dubbio sulle modalità di recupero dell’IVA versata in eccesso.

Ricordando che l’obbligo di versamento dell’IVA mediante split payment sorge normalmente con il pagamento del corrispettivo (DM 23 gennaio 2015), l’Agenzia conferma che il Comune avrebbe dovuto versare l’imposta per gli importi effettivamente pagati e non per quelli indicati in fattura.
Si configura, quindi, nel caso di specie, un indebito versamento, a fronte del quale non è stata emessa, da parte del fornitore, una nota di credito.

Esclusa la possibilità di scomputare la maggiore imposta dai successivi versamenti IVA in scissione dei pagamenti (ris. 21 dicembre 2020 n. 79), le Entrate affermano che resta possibile presentare l’istanza di rimborso ex art. 30-ter comma 1 del DPR 633/72 (ossia entro due anni dal versamento dell’imposta non dovuta). Ciò in quanto il termine annuale di emissione della nota di credito previsto dall’art. 26 comma 3 del DPR 633/72, non è spirato non per colpevole inerzia del soggetto passivo (circostanza che avrebbe escluso il ricorso al rimborso ex art. 30-ter).

Nel caso di specie le tempistiche e le condizioni di stipula dell’atto transattivo erano stabilite dalla suddetta procedura di cui alla L. 234/2021 per cui l’accordo non poteva considerarsi scaturito dalla piena autonomia tra le parti.

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