Termini di accertamento dell’imposta sulle assicurazioni allineati all’IVA
Il termine triennale, che decorreva dalla data del versamento, decorrerà dalla data di presentazione delle denunce
Si riducono le distanze tra l’imposta sui premi assicurativi e l’IVA.
In particolare, con l’introduzione del comma 2-bis nell’art. 9 della L. 1216/1961, ad opera dell’art. 5 comma 1 lett. a) del DLgs. 13/2024 (decreto “Accertamento”), le compagnie assicurative potranno presentare la denuncia dei premi tardiva, con un ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza, salva restando l’applicazione delle sanzioni. Le denunce presentate con ritardo superiore si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute.
Viene così allineato l’adempimento dichiarativo a quello già vigente ai fini IVA (cfr. art. 2 comma 7 del DPR 322/98).
Passando all’analisi del comma 1, lett. b), del citato art. 5, ...
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