Autodifesa dell’avvocato fuori campo IVA
Il rimborso delle spese processuali, erogato dalla parte soccombente, non è una somma sulla quale dev’essere applicata l’IVA se la parte vittoriosa è un avvocato che si è difeso personalmente.
La difesa personale esercitata in giudizio da un avvocato in favore di sé stesso, difatti, non configura una prestazione soggetta a IVA.
Il principio emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 7356, depositata ieri.
La pronuncia verte essenzialmente sulla non rilevanza ai fini IVA della prestazione resa dall’avvocato dei confronti di sé stesso (qualificabile come “autoconsumo”).
Secondo la Cassazione, in assenza di un’alterità di soggetti, non può sussistere una prestazione soggetta a IVA ai sensi dell’art. 3 comma 1 del DPR 633/72, come avviene nel caso in cui l’avvocato risulta essere sia il prestatore che il fruitore del servizio legale.
Inoltre, non è possibile ritenere che il committente del servizio sia la controparte soccombente (la quale ha, peraltro, ricevuto una prestazione di assistenza legale dal suo difensore), alla quale pertanto l’IVA non può essere addebitata in rivalsa ex art. 18 del DPR 633/72 unitamente alle spese processuali da rimborsare (in applicazione esclusiva del principio di soccombenza).
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